Dal 11 dicembre 2014 le separazioni e i divorzi possono farsi in Comune davanti all’ufficiale dello stato civile. Il D.L. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, ha infatti previsto la possibilità per i coniugi di presentarsi direttamente dinanzi all’ufficiale dello stato civile competente per rendere le dichiarazioni relative all’accordo di separazione o di divorzio. Tale modalità è però applicabile solo nei casi in cui la coppia non abbia figli minori e non abbia figli maggiorenni economicamente non autosufficienti o incapaci o affetti da handicap grave. Inoltre con tale modalità la coppia non può disporre condizioni relative a trasferimenti patrimoniali.
I due coniugi devono presentare entrambi domanda di avvio del procedimento all’Ufficiale di Stato Civile, il quale si attiverà per recuperare la documentazione dai Comuni interessati (matrimonio, nascita). Quando i documenti saranno pronti gli interessati verrà fissato con gli interessati un appuntamento per il rilascio delle dichiarazioni presso l’Ufficio di Stato Civile. E’ prevista la possibilità di fare presenziare all’atto anche un avvocato per parte. Il Comune di Riccione è competente a ricevere la dichiarazione se: - il matrimonio è stato celebrato a Riccione; - il matrimonio è stato celebrato all’estero, ma trascritto nei registri di stato civile del Comune di Riccione; - almeno uno dei 2 coniugi è residente a Riccione. La procedura prevede due distinti momenti, sia nel caso di separazioni, sia nel caso di divorzi: 1) nel giorno fissato dall’appuntamento i coniugi si presentano davanti all’ufficiale di stato civile, eventualmente accompagnati dal loro avvocato, e rendono le dichiarazioni di accordarsi per la separazione o per il divorzio. L’ufficiale dello stato civile riceve le dichiarazioni, forma un primo atto che viene iscritto nei registri di matrimonio e invita i coniugi a ricomparire nuovamente ad una certa data (non prima di 30 giorni) per confermare tale volontà; 2) in un secondo momento i coniugi si ripresentano davanti all’ufficiale di stato civile e rendono le dichiarazioni di confermare l’accordo già concluso. Se i coniugi non si presentano alla data prefissata l’accordo non avrà effetti.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale
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