Liberiamo L'Aria

Qualità dell'aria: limitazioni alla circolazione, misure emergenziali, riscaldamento domestico con legna e pellet.

Torna a Riccione dal 1 ottobre 2022 la manovra antinquinamento prevista dal Piano Integrato per la qualità dell’aria della Regione Emilia Romagna (PAIR 2020) che impone limiti al traffico e al riscaldamento a biomasse.

 

Tutte le informazioni sono sul sito web Liberiamo l’aria, con i dati in tempo reale (bollettini aggiornati ogni lunedì e mercoled' e venerdì).

 

ORDINANZA SINDACALE N. 105 DEL 30/09/2021

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DINAMICA PRIVATA E REGOLAMENTAZIONE IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RICCIONE

PERIODO 1 GENNAIO 2023 – 30 APRILE 2023

 

Il comune di Riccione con propria ordinanza n. 139/2022 recepisce le misure per il miglioramento della qualità dell’aria previste dalla nuova normativa

Le limitazioni resteranno in vigore fino al 31 dicembre. A partire da gennaio 2023, per i veicoli soggetti alle limitazioni, entrerà in vigore anche il nuovo sistema Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti), un servizio che, tramite installazione di una black box, consente ai veicoli soggetti alle limitazioni di percorrere un numero di km annui fissato in base alla categoria e alla classe emissiva del veicolo (non durante le misure emergenziali e le domeniche ecologiche). Sono previste premialità in chilometri aggiuntivi per i mezzi che adottano uno stile di guida più sostenibile.
Il nuovo sistema si aggiungerà alla manovra ordinaria che, da gennaio, introdurrà nuove limitazioni per i diesel Euro 4 ed Euro 5.

 
Liberiamo L'Aria
 
 

LIMITAZIONI

Il divieto di circolazione nell’area del centro abitato di Riccione, nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì comprese nei periodi sotto indicati, nella fascia oraria 8.30 – 18.30, dei seguenti veicoli: 

  • veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1, EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive
  • veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive
  • veicoli GPL/benzina e metano-benzina PRE EURO e EURO 1 , non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive
  • ciclomotori e motocicli PRE EURO e EURO 1 , non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è sospeso nei giorni festivi di:

  • venerdì 06/01/2023
  • lunedì 10/04/2023
  • martedì 25/04/2023

DOMENICHE ECOLOGICHE

TUTTE LE DOMENICHE comprese nel periodo dal 01/10/2022 – 31/12/2022, nella fascia oraria 8.30 – 18.30, dei seguenti veicoli:

  • veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1, EURO 2 non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive
  • veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive
  • veicoli GPL/benzina e metano-benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive
  • ciclomotori e motocicli PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A

 

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è sospeso nelle giornate di domenica

  • domenica 01/01/2023
  • domenica 09/04/2023

BIOMASSE

Dal 01/01/2023 al 30/04/2023, in tutto il territorio comunale, nelle unità immobiliari dotate di sistema di riscaldamento multicombustibile, è vietato l’uso di combustibili solidi per il riscaldamento ad uso civile (legna, pellet, cippato, altro):

  • nei generatori di calore, con potenza nominale fino a 500kW, alimentati a biomasse combustibili solide, con classe di prestazione emissiva inferiore a 3 stelle così come definite dal decreto del Ministero dell’Ambiente 7 novembre 2017 n.186;
  • nei focolari/camini tradizionali aperti o che possono funzionare aperti;

Nei i generatori di calore a pellet, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, è obbligatorio utilizzare pellet certificato da un Organismo di certificazione accreditato, conforme alla Classe A1 della norma UNI EN ISO 17255-2:2014;

MISURE EMERGENZIALI

Dal 01/01/2023 al 30/04/2023 l'adozione delle seguenti misure emergenziali a partire dal giorno successivo al giorno di controllo (che corrisponde al luned, mercoledì e vernerdì, nel caso in cui il lunedì o giovedì siano festivi, primo giorno lavorativo successivo sabato escluso), nel caso in cui il bollettino emesso da ARPAE, nel medesimo giorno di controllo, dovesse evidenziare, nell'ambito territoriale della Provincia di Rimini, il superamento continuativo del valore limite giornaliero per il PM10 nei 3 giorni, si applicano le seguenti misure emergenziali:

  • ampliamento delle limitazioni alla circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30 a tutti i veicoli diesel EURO 5
  • divieto, in tutto il territorio comunale, di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non siano in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’art. 290, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
  • obbligo, in tutto il territorio comunale, di ridurre le temperature di almeno un grado centrigrado negli ambienti di vita riscaldati  (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
  • divieto assoluto, in tutto il territorio comunale, di combustione all’aperto, per qualsiasi tipologia (falò, barbecue, fuochi d’artificio, etc..), anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumoli di residui vegetali bruciati in loco;
  • obbligo, in tutto il territorio comunale, di spegnimento del motore dei veicoli in sosta;
  • divieto, in tutto il territorio comunale, di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono esclusi dal divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;
  • potenziamento, in tutto il territorio comunale, dei controlli sulla circolazione dei veicoli nel centro urbano e sul rispetto dei divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di spandimento di liquami.

Le misure emergenziali restano in vigore fino al successivo giorno di controllo di ARPAE incluso (lunedì e giovedì o, nel caso in cui il lunedì o giovedì siano festivi, primo giorno lavorativo successivo sabato escluso): ARPAE con il bollettino può comunicare il rientro ad una situazione di “nessun allerta”, o confermare l’allerta.

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.

ABBRUCIAMENTI

Su tutto il territorio comunale dal 01/01/2023 al 30/04/2023 il divieto di abbruciamento dei residui vegetali, ai sensi dell’art. 182, comma 6bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Sono fatte salve le deroghe a
seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria.
E’ esclusa dal divieto la combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all’interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria

 

Le modalità con cui dovranno essere condotti e modificati gli abbruciamenti in deroga sopra citati sono riportate nell’allegato 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 189 del 15/02/2021.

AREE INTETESSATE DALL'ORDINANZA

L'Area del centro abitato del Comune di Riccione in cui si applica il divieto di circolazione di cui alla presente Ordinanza è individuata nella planimetria costituente l’allegato 1 ed è costituita da:


CENTRO STORICO esattamente rappresentato nella planimetria
Sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti tratti di viabilità al fine di consentire l’accesso ai parcheggi scambiatori di Piazza dell’Unità, P.le Giorgio Amendola ed alle strutture di ricovero/cura e scuole:
- Corso Fratelli Cervi dall’intersezione con i Viali Derna al Viale Frosinone;
- Viale Diaz da Corso Fratelli Cervi all’intersezione con i Viali Minghetti e Arimondi;
- Viale Ceccarini da Corso Fratelli Cervi all’intersezione con i Viali Rusconi e Machiavelli.


ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) esattamente costituita da:
- Viale Ceccarini dal sottopasso FF.SS. fino all’intersezione con il Lungomare;
- Viale Dante nel tratto da Viale Ceccarini all’intersezione con il Viale Fogazzaro;
- Viale Virgilio da Viale Ceccarini all’intersezione con il Viale Fogazzaro;
- Viale Ippolito Nievo nel tratto da Viale Ceccarini a Piazzale Curiel;
- Viale Gramsci nel tratto da Viale Ceccarini al Viale Corridoni.

ESCLUSIONE DAL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 i seguenti veicoli:

  • autoveicoli elettrici e ibridi con motore elettrico;
  • autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (carpooling);
  • ciclomotori e motocicli elettrici; - autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall’art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada elencati nell’allegato 2 che forma parte integrante della presente ordinanza

Provvedimenti del Comune di Riccione

DISPOSIZIONI IN CAMPO AGRONOMICO

Circolare esplicativa della Regione Emilia Romagna in ordine alle tecniche di distribuzione degli effluenti ammesse dalle disposizioni per la tutela della qualità dell’aria di cui alla DGR n. 1412 del 25/09/2017 e DGR n. 33 del 13/01/2021.

Le disposizioni per la tutela della qualità dell’aria attualmente in vigore prevedono, fra le diverse misure da attivare dal 1° ottobre al 30 aprile in caso di previsione di superamento del valore limite giornaliero del PM10, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici.

Tale misura emergenziale è stabilita dalle seguenti deliberazioni:

  • DGR 1412/2017, punto 1, lettera d), punto iv. “iv. divieto di spandimento dei liquami zoo-tecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo”;
  • DGR 33/2021, punto 1, lettera g) “g) estensione dell’applicazione della misura emergen-ziale di divieto di spandimento dei liquami zootecnici stabilita al punto 1, lettera d), punto iv) del dispositivo della DGR 1412/2017, a tutti i Comuni delle zone Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893), fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoc-caggio, verificato dall’autorità competente al controllo”.

Si ritiene opportuno, con la presente circolare, fornire alcuni chiarimenti tecnici in merito al con-cetto di “liquami zootecnici” ed alle tecniche ammissibili per lo spandimento degli stessi.

Per “liquami zootecnici” si intendono i materiali definiti nel regolamento regionale 3 del 15/12/2017 all’articolo 2 comma 1 lettere h) e w), come di seguito specificato:

  • liquami: effluenti di allevamento non palabili;
  • materiali assimilati ai liquami, se provenienti dall’attività di allevamento:
    • liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
    • liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
    • deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
    • frazioni non palabili derivanti dal trattamento di effluenti d’allevamento (Allegato I, tabella 2, del RR n. 3/2017);
    • liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
    • acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti so-stanze pericolose;
    • eventuali residui di alimenti zootecnici.
  • digestato non palabile: digestato tal quale, frazioni chiarificate del digestato assimilati al li-quame.

Per le tecniche di spandimento ammesse in situazioni emergenziali per la qualità dell’aria, si ritiene opportuno integrare l’elenco stabilito dalla DGR 1412/2017, che prevede siano sempre consentite l’iniezione diretta al suolo e l’interramento immediato contestuale alla distribuzione, con l’utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull’appezzamento.

Si chiarisce che le tecniche di spandimento ammesse, in quanto assimilabili a quelle sopra citate in termini di contenimento delle emissioni di ammoniaca in atmosfera, sono:

  • Fertirrigazione con liquami diluiti (contenuto in sostanza secca minore del 2%) e frazione liquida chiarificata generata dal trattamento di separazione meccanica dei liquami e del digestato. Sono ammesse la microirrigazione (a goccia) e la subirrigazione;
  • Spandimento a bande, operato da barre orizzontali provviste di tubi rigidi terminanti con una scarpetta metallica di distribuzione a contatto con la superficie del suolo, cd. trailing shoe;
  • Su colture in atto, inclusi i prati, iniezione superficiale a solchi aperti e a solchi chiusi, con solchi realizzati da erpici a denti o a dischi e liquame distribuito all’interno dei solchi;
  • Iniezione diretta a solchi chiusi a profondità superiore ai 10 cm
 

Materiale infromativo


Bando per la sostituzione di impianti di riscaldamento civile a biomassa Regione Emilia Romagna



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