TARI - Tassa smaltimento rifiuti

DESCRIZIONE

L'art. 1, comma 639 della Legge 147/2013 ha istituito la IUC (Imposta Unica Comunale). Essa si basa su due presupposti impositivi uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizioni di servizi comunali

L’articolo 1, comma 738, L. n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020) dispone  “A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)

TARI (Tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, colpisce l'utilizzatore dell'immobile. 

 

Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Il Comune di Riccione iscrive gli stanziamenti di entrata e spesa per il servizio di smaltimento rifiuti nel bilancio dell’ esercizio di competenza, anche nelle more di approvazione del Piano Economico-Finanziario da parte dell’ Autorita’ Regionale. Le tariffe sono approvate entro la data fissata da norme statali per l’ approvazione del bilancio di previsione, sentite le associazioni di categoria.  In caso di mancata adozione della delibera s’intendono comunque confermate le tariffe ed aliquote dell’anno precedente ai sensi dell’art. 1 comma 169 della L. 296/2006, con applicazione del tasso d’inflazione programmato. In ogni caso e per il ripristino degli equilibri di bilancio l'ente può modificare le tariffe,  in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro i termini di cui al comma 2 art. 193 del Tuel.

Fino all'attuazione delle disposizioni in materia di interscambio di dati fra Catasto ed Agenzia delle Entrate, la superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI e' costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attivita' di accertamento, il comune, per le unita' immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, puo' considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Per le unita' immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, mediante apposita deliberazione, puo' prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantita' che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.

La TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

DICHIARAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla Tari entro il termine di giorni trenta (30) dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di giorni trenta (30) da quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi muniti di apposita delega, entro 30 giorni dalla cessazione. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i daticatastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

  

31 AGOSTO 2023     SCADENZA PRIMA RATA TARI ANNO 2023

30 NOVEMBRE 2023 SCADENZA SECONDA RATA TARI ANNO 2023

 

Per richiedere all'Ufficio il duplicato del modello di pagamento F24, si precisa che in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo per il trattamento dei dati personali, è necessario che alla richiesta venga allegato il documento di identità in corso di validità dell'intestatario (o del legale rappresentante qualora l'intestatario fosse una persona giuridica) dell'avviso di pagamento TARI.

REGOLE PER IL CALCOLO DELLA TARI

Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo dell'imposta, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili.

 
immagine utenza domestica

2 OCCUPANTI

Per un'utenza domestica di 100 mq il totale dovuto, considerando la tariffa euro 3,19338, l'addizionale provinciale pari al 5,00% e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 335,00 calcolato applicando:
Tariffa : € 3,19338
Quota : € 3,19338 * 100 * (365/365) = € 319,34
Totale imposta : € 319,34
Totale : € 319,34 + 5,00% = € 335,31=  tot. arrotondato € 335,00

 
Immagine bar

BAR ANNUALE

Per un'utenza non domestica di 100 mq il totale dovuto, considerando  l'addizionale provinciale pari al 5,00% e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 1.127,00, calcolato applicando:
Tariffa : € 10,73240
Quota : € 10,73240 * 100 * (365/365) = € 1.073,24
Totale imposta : € 1.073,24
Totale : € 1.073,24 + 5,00% = € 1.126,90 = tot. arrotondato €1.1.27,00

 
Hotel con ristorazione

HOTEL ANNUALE CON RISTORAZIONE

Per un'utenza non domestica di 1000 mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5,00% e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 7.894,00, calcolato applicando:
Tariffa : € 7,51766
Quota : € 7,51766* 1000 * (365/365) = € 7.517,66
Totale imposta : € 7.517,66
Totale : € 7.517,66 + 5,00% = € 7.893,54 = tot. arrotondato €7.894,00

 
RIDUZIONI / AGEVOLAZIONI / ESENZIONI TARI

Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste.

 

La TARI e' dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, la TARI e' dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. Il comune con apposita deliberazione può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

  1. abitazioni con unico occupante;
  2. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  3. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  4. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  5. fabbricati rurali ad uso abitativo

Riduzioni Covid (per il solo anno 2021 come da delibera C.C. n. 21 del 30/06/2021):

a) Riduzione del 6% della TARI per le utenze domestiche;
b) Nessuna riduzione della TARI per le attività di seguito specificate:
Case di cura e riposo
Ospedali
Banche, istituti di credito, studi professionali
Esercizi commerciali di generi non alimentari: edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie
Supermercati alimentari, esercizi commerciali di generi alimentari
Ortofrutta, pescherie
Plurilicenze alimentari e miste
c) Riduzione del 40% della TARI per le attività di seguito specificate:
Cinematografi e teatri
Palestre, parchi divertimento e tematici
Discoteche sale, da ballo, sale giochi
Agenzie viaggi
d) Riduzione del 30 % della TARI per le restanti attività
Le riduzioni di cui ai punti a), c) e d) trovano automatica applicazione sulla base delle
risultanze della banca dati TARI.

ATTI APPROVAZIONE TARIFFE

Estremi degli atti di approvazione della tariffa per l’anno in corso con riferimento all’ambito ai comuni serviti.

 
REGOLAMENTO TARI

Regolamento TARI.

 
MODALITA' DI PAGAMENTO AMMESSE

Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza di eventuali modalità di pagamento gratuite.

 

Modello semplificato F24

Gratuita


🧾 il modello verrà inviato insieme all'invito al pagamento TARI

 

 

Servizi online - Area Tributi - Documenti di pagamento

Attraverso la procedura è possibile visualizzare la posizione debitoria ed eventualmente utilizzare pagamento con carta di credito.

 

 
SCADENZE PER IL PAGAMENTO

Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all’anno in corso.

 

Con Deliberazione Commissariale n. 1 del 19/06/2023 sono state approvate le scadenze per il pagamento della tariffa riferita all’anno 2023: 

 

1° Rata 31 Agosto      2023

2° Rata 30 Novembre 2023

 

 
SANZIONI PER OMESSO PAGAMENTO

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al  pagamento dell’importo dovuto.

 

SANZIONE PER OMESSO/PARZIALE/TARDIVO VERSAMENTO
・La sanzione amministrativa è pari al 30% del tributo dovuto e non versato in applicazione dell’art. 13 D.Lgs. 471/1997.
SANZIONE PER INFEDELE DICHIARAZIONE 
・E' applicata una sanzione dal 50% al 100% della tassa evasa.
SANZIONE PER OMESSA DICHIARAZIONE
・E' applicata una sanzione dal 100% al 200% della tassa evasa.

INTERESSI DI MORA

 
Data inizio
Interessi legali
Normativa di riferimento
01/01/2016
0,20
D.M. Economia 11/12/2015
01/01/2017
0,10
D.M. Economia 07/12/2017
01/01/2018
0,30
D.M. Economia 13/12/2017
01/01/2019
0,80
D.M. Economia 12/12/2018
01/01/2020
0,50
D.M. Economia 12/12/2019
01/01/2021
0,01
D.M. Economia 11/12/2020
 

DAL 1° GENNAIO 2020 SONO ENTRATE IN VIGORE LE NUOVE NORME SUL "RAVVEDIMENTO OPEROSO" 

La sanzione viene ridotta in base al ritardo con cui viene effettuato il pagamento:
・regolarizzazione entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza (ravvedimento sprint): la sanzione è pari al 0,1% giornaliero per ogni giorno di ritardo ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 4 = 0,4%. Se la regolarizzazione avviene il quattordicesimo giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 14 = 1,4%;
・regolarizzazione dal quindicesimo al trentesimo giorno (ravvedimento breve): la sanzione prevista è pari al 1,5% (1/10 del 15%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
・regolarizzazione dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla normale scadenza: la sanzione è pari al 1,67% (1/9 del 15%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
・regolarizzazione oltre 90 giorni dalla normale scadenza ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.;
・ regolarizzazione oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
・regolarizzazione oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.

 
SEGNALAZIONE ERRORI IMPORTI

Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rimborsi, liberamente accessibile e scaricabile.

 

I contribuenti che debbano segnalare eventuali errori nella determinazione del dovuto TARI possono contattare direttamente il Servizio Tributi utilizzando i recapiti 0541 608374-280-260-327-314 oppure inviare e-mail a tari@comune.riccione.rn.it

 
DOCUMENTI DI RISCOSSIONE ONLINE

Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione.

 

Per tutti i contribuenti interessati, è possibile ricevere l'invito al pagamento TARI anche via mail e/o PEC.
Per attivare questa modalità di trasmissione è sufficiente comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica al Servizio Tributi inviando una mail a tari@comune.riccione.rn.it. con allegato documento identità.

 
A CHI RIVOLGERSI
 
Il ricevimento del pubblico avviene su prenotazione telefonando tutti i giorni escluso il martedì dalle 8,30 alle 10, il martedì dalle 8,30 alle 13 ai seguenti numeri:
TASSA RIFIUTI (TARI):
Telefono: 0541 608280 - 608251 - 608327
PEC: comune.riccione@legalmail.it (per presentazione dichiarazioni e documentazione)
MAIL: tari@comune.riccione.rn.it (per informazioni Tari)

IMU:
PEC: comune.riccione@legalmail.it
Telefono: 0541 608392 - 608280
MAIL: imu@comune.riccione.rn.it

IMPOSTA DI SOGGIORNO:
PEC: comune.riccione@legalmail.it
Telefono: 0541 608392 - 608280
MAIL: impostasoggiorno@comune.riccione.rn.it

VISURE CATASTALI
Telefono: 0541 608317 - 608380
MAIL: tari@comune.riccione.rn.it

GIORNI DI RICEVIMENTO:
IMU - TARI (su appuntamento)
lunedì, mercoledì e venerdì 10-13
giovedì 10-13 e 15-17

VISURE CATASTALI
martedì su appuntamento

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
rivolgersi a GEAT SRL
Via Lombardia, 17 Riccione
tel. 0541 668011
mail info@geat.it
 
 

Data creazione pagina: 14 Aprile 2014
Ultimo aggiornamento: 25 Gennaio 2024