Presso ciascun ambito distrettuale socio sanitario, è istituita la commissione tecnica distrettuale con funzioni istruttorie, a supporto delle funzioni dei comuni previste all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b).
La commissione tecnica distrettuale è nominata dall'ente locale capofila per distretto, su designazione deliberata a maggioranza dal comitato di distretto, in base alle modalità di funzionamento stabilite dal suo regolamento. All'interno della commissione tecnica distrettuale sono rappresentate almeno le seguenti professionalità:
a) amministrativa, con funzioni di presidente;
b) pedagogica, assicurando la rappresentanza paritetica del settore privato;
c) igienico-sanitaria, con competenze anche sulla valutazione da stress lavoro-correlato, su designazione dell'Azienda unità sanitaria locale competente;
d) edilizia, con specifica esperienza nei servizi educativi per l'infanzia.
La commissione ha i seguenti compiti:
a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento dei servizi privati;
b) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di accreditamento, secondo quanto previsto dalla relativa direttiva;
c) svolge attività di consulenza a favore dei comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi.
Per l'espressione del parere in relazione all'accreditamento la commissione è costituita esclusivamente dal presidente e dalla componente pedagogica, di cui all'articolo 22, comma 3, lettere a) e b), e può essere integrata da coordinatori pedagogici esterni alla commissione, in relazione al numero delle richieste di parere.
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Dirigente |
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