Art. 22 – comma 1, lett. c ; commi 2 e 3
1. ((Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, ciascuna amministrazione)) pubblica e aggiorna annualmente:
c) l’elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell’amministrazione, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita’ svolte in favore dell’amministrazione o delle attivita’ di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;2. ((Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, per ciascuno degli enti)) di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata dell’impegno, all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, al numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell’amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali ((dei soggetti)) di cui al comma 1 ((…)).
Sono, inoltre, inseriti i link di collegamento ai siti degli enti di diritto privato controllati relativi alle attestazioni circa l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi ai sensi del comma 3 dell'art.20 del Decreto Leglisativo n.39/2013.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 22 del Decreto Legislativo n.33/2013, i dati verranno aggiornati annualmente.