Gestione Attività Ricettiva Bed and Breakfast - B&B

 

Descrizione

L'attività saltuaria di alloggio e prima colazione (Bed and breakfast - B&B) è disciplinata dall'art. 13 della Legge Regionale n. 16/2004 e successive modifiche e integrazioni.

L'attività saltuaria di alloggio e prima colazione prevede  l'ospitalità e la somministrazione della prima colazione nell'abitazione di residenza o abituale dimora, avvalendosi della propria normale conduzione familiare e garantendo la compresenza con gli ospiti, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e in ogni caso senza organizzazione in forma d'impresa, in non più di tre stanze e con un massimo di sei posti letto, più un eventuale letto aggiunto per stanza in caso di minori di dodici anni.

L'ospitalità può essere fornita per un massimo di centoventi giorni nell'arco del periodo di disponibilità all'accoglienza o, in alternativa, per un massimo di cinquecento pernottamenti nell'arco dell'anno solare.

Il marchio d'identificazione B& B, sulla base del modello approvato dalla Regione, può essere affisso all'esterno dell'abitazione.
Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti all'ospitalità sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.
L'attività è intrapresa a seguito di Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, al Comune in cui l'abitazione è ubicata ed è esercitata nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, di pubblica sicurezza, igienico-sanitaria e di destinazione d'uso dei locali.

L'attività è soggetta ai controlli previsti per le strutture extralberghiere, nei periodi di disponibilità all'accoglienza ed alle sanzioni previste all'articolo 36, comma 2, in caso di omessa Segnalazione certificata di inizio attività, nonché alle disposizioni previste in caso di attività irregolare.
I periodi di disponibilità all'accoglienza nell'arco dell'anno si dichiarano contestualmente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. Nel caso di variazioni successive di elementi o caratteristiche contenute nella segnalazione certificata di inizio attività o dei periodi di disponibilità all'accoglienza, la comunicazione è effettuata, prima che si verifichi la variazione stessa.

La tabella dei prezzi applicati, viene esposta in ogni camera conformemente al modello regionale.

Gli stessi soggetti comunicano inoltre alla Regione i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dalle strutture regionali competenti in materia di statistica.

 

Bed and Breakfast, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 16/2004 e s.m.i., sono tenuti a comunicare al Comune, entro il 1° ottobre di ogni anno, i periodi di disponibilità all’accoglienza in variazione a quanto comunicato in sede di S.C.I.A. o successivamente, anche modificando l’opzione scelta fra i 120 giorni di apertura e i 500 pernottamenti nell’arco dell’anno solare. Nel caso di scelta dell’opzione dei 120 giorni occorre indicare il/i periodo/i di effettiva apertura, mentre nel caso di scelta dell’opzione dei 500 pernottamenti l’attività si intende svolta per tutto l’anno solare, ma è possibile dichiarare eventuali periodi di chiusura, fatto salvo l’obbligo di comunicare al Comune la sospensione dell’attività fino al 31/12 una volta raggiunto il tetto dei 500 pernottamenti. Nel caso di comunicazione di sospensione per raggiungimento del tetto massimo di pernottamenti, l’attività si considera automaticamente ripresa con il decorrere del nuovo anno. Sono ammesse variazioni ai periodi di accoglienza o di chiusura dichiarati, nei limiti dei parametri connessi all’opzione scelta, purché preventivamente comunicate al Comune almeno 5 giorni prima, specificando in ogni caso la data di ripresa dell’attività. I termini stabiliti per l’invio delle comunicazioni non sono applicabili per casi accertati di forza maggiore o eventi non dipendenti dalla volontà del gestore (D.G.R. N. 1156 DEL 23/07/2018).

 

Chi - Dove - Quando

 
ORARI DI RICEVIMENTO
Martedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 14.00
Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 17.00
(previo appuntamento telefonico)
 
 

Documentazione da presentare

La Segnalazione Certificata Inizio Attività (Scia) deve essere inoltrata tramite portale telematico www.impresainungiorno.gov.it della camera di commercio che provvederà ad inoltrarlo al settore competente.

 

 

Costi e validità

Sono previsti diritti d'istruttoria secondo le previsioni dell'Atto N. 26 del 25/01/2018 (Proposta di Delibera di Giunta Comunale N. 31 del 23/01/2018).

La validità della Scia è permanente, fino a comunicazione di cessazione dell'attività da parte dell'interessato.

 

Gli ospiti sono soggetti al versamento della tassa di soggiorno (consultare il sito comunale dedicato https://www.comune.riccione.rn.it/home/ids)

 

Tempi di evasione

La presentazione della Scia consente l'inizio immediato dell'attività. 

 

L.R. 16/2004 (strutture ricettive ed extraricettive) e s.m.i.

D.G.R. n. 2149 del 02/11/2004 - requisiti e standard strutturali

 

CODICE CIR  - HELP - DESK  051/5274242

 

DGR N. 687 DEL 04/05/2023 - La delibera entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR E-R Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT), che avverrà in data 24 maggio 2023, ma ci sarà un periodo transitorio fino al 30 settembre in cui non si applicheranno le sanzioni. Il materiale pubblicitario in forma cartacea già stampato non riportante il CIR potrà essere utilizzato fino al 31/12/2023.

Per informazioni relative alle modalità di recupero del CIR e all’utilizzo di Ross1000, i gestori delle strutture ricettive potranno scrivere alla casella statisticaturismo@regione.emilia-romagna.it o chiamare il numero 051/5274242 dalle ore 9 alle 13.00 e dalle 14:30 alle ore 17:00, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi).

 

Regione Emilia-Romagna  SERVIZIO STATISTICA  ---- sede Rimini   --- Tel 0541/794739  - 3396836776

 

Modulistica


Data creazione pagina: 29 Novembre 2018
Ultimo aggiornamento: 14 Marzo 2024