L'albo dei Giudici Popolari è l'elenco delle persone idonee all'ufficio di Giudice Popolare presso la Corte d'Assise e la Corte di Assise di Appello, costituito dai nominativi dei cittadini che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. La domanda può essere presentata dal mese di aprile al 31 luglio 2023.
In allegato il modello da compilare e da far pervenire, unitamente ad una copia del titolo di studio e copia di un documento di identità in corso di validità, preferibilmente a mezzo email ai seguenti indirizzi: protocollo@comune.riccione.rn.it oppure elettorale@comune.riccione.rn.it e per i possessori di Posta Elettronica Certifica (PEC): comune.riccione@legalmail.it.
L'albo dei Giudici Popolari è l'elenco delle persone idonee all'ufficio di Giudice Popolare presso la Corte d'Assise e la Corte di Assise di Appello, costituito dai nominativi dei cittadini che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per essere designati in qualità di Giudici Popolari presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado in occasione delle sessioni di giudizio delle stesse.
Corte di Assise | Corte di Assise di Appello |
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Cittadinanza italiana e godimento diritti civili e politici | Cittadinanza italiana e godimento diritti civili e politici |
Buona condotta morale | Buona condotta morale |
Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni | Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni |
Titolo di studio finale di scuola media di primo grado | Titolo di studio finale di scuola media di secondo grado |
Sono comunque esclusi dall'ufficio di giudice popolare le seguenti categorie di persone:
- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Dal 1 aprile al 31 luglio di ogni anno dispari (ogni due anni).
Presentare la domanda corredata di copia del titolo di studio in possesso e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L'iscrizione all'albo è permanente fino a cancellazione d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti dalla legge.
- i giudici ai quali è notificato l'avviso debbono trovarsi presenti all'inizio della sessione, salvo che ne siano dispensati dal presidente della Corte di Assise su richiesta motivata per legittimo impedimento;
- l'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive;
- i giudici popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, durante il tempo della sessione in cui prestano servizio effettivo, sono parificati rispettivamente ai magistrati di tribunali e ai consiglieri di Corte di appello nell'ordine delle precedenze nelle funzioni e cerimonie pubblich
- ai giudici popolari spetta una indennità per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione (art. 36 L. 10/04/1951, n.287).
Corte di Assise | Corte di Assise di Appello |
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un magistrato di appello | un magistrato di cassazione |
un magistrato del tribunale | un magistrato di appello |
sei giudici popolari | sei giudici popolari |
- Legge 10 aprile 1951, n. 287 recante "Riordinamento dei giudizi di assise";
- Legge 5 maggio 1952, n. 405;
- Legge 27 dicembre 1956, n. 1441.
Settore | |
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Dirigente |
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Il Giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00. |
L'appuntamento potrà essere preso contattando i seguenti numeri: · 0541 608221 - 0541 608336 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00) |