L’ufficio cura la procedura relativa ai ricorsi presentati dagli utenti ed indirizzati alla Prefettura ed alla rappresentanza in giudizio davanti all’Autorità Giudiziaria ordinaria (Giudice di Pace).
Settore | |
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Dirigente |
✅ Riceve dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e il giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:00 presso il front-office situato all'ingresso del Comando di Polizia Locale di Riccione. |
Ricorso al Prefetto (Art. 203 N.C.d.S.)
Entro il termine di 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati, qualora non abbiano provveduto al pagamento della sanzione, possono far pervenire scritti difensivi e documenti all’Autorità Amministrativa (Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione).
Può essere utilizzato eventualmente il fac-simile di modello per la presentazione di scritti difensivi (ricorso).
Il ricorso deve essere inviato, con raccomandata A.R., alla:
Prefettura di Rimini
tramite il Comando del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale di Riccione e Coriano
Sezione Contenzioso Stradale
Via Empoli n. 31 – 47838 Riccione (RN);
oppure, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): comune.riccione@legalmail.it;
oppure, mediante consegna della domanda:
Contenuto del ricorso:
Il Prefetto, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatta richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione stabilita per legge pari ad una cifra non inferiore al doppio del minimo e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente.
In alternativa: emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti trasmettendola all’Organo che ha redatto il rapporto per la notifica agli interessati.
Ricorso al Giudice di Pace (Art. 204-bis N.C.d.S.)
In alternativa: entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati, qualora non abbiano provveduto al pagamento della sanzione, possono proporre opposizione davanti all’Autorità Giudiziaria ordinaria (Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione).
Può essere utilizzato eventualmente il fac-simile di modello per la presentazione di scritti difensivi (opposizione).
Il ricorso deve essere depositato o inviato, con raccomandata A.R., alla Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Rimini.
Gli interessati, nel giudizio di primo grado, possono stare in giudizio personalmente.
Con la sentenza che accoglie l’opposizione, il Giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Con la sentenza che rigetta l’opposizione, il Giudice determina l’importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo della somma stabilita dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’Amministrazione Comunale di Riccione cui appartiene l’Organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.
nessuna
Nei termini previsti dal Codice della Strada.