I delegati delle liste dei candidati hanno facoltà di designare due propri rappresentanti, uno effettivo e l’altro supplente, presso ciascuna sezione elettorale del Comune.
Gli atti di designazione possono essere presentati:
In alternativa le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai presidenti delle sezioni elettorali:
I rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione:
a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell’ufficio elettorale di sezione sedendo al tavolo dell’ufficio stesso o in prossimità ma sempre in un luogo che consenta loro di seguire le operazioni;
b) possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
c) possono apporre la loro firma: sulle strisce di chiusura dell’urna contenente le schede votate - nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio nonché sulle striscie adesive apposte alle finestre ed alla porta di ingresso alla sala della votazione;
I rappresentanti di lista, per l’esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il simbolo della lista da loro rappresentata (nella riunione tenuta in Prefettura in data 24/09/2019 era stato concordato tra i gruppi politici presenti che lo stesso non deve superare la dimensione di 5 cm).
I rappresentanti – al pari dei componenti dei seggi – sono tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione o meno al voto dell’elettore, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell’elettore stesso. (Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del 18 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 07 maggio 2019, e del 06 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014).
In tale contesto, è illegittima la compilazione, da parte dei predetti soggetti, per una successiva utilizzazione da parte della stessa persona o della formazione politica di riferimento, di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato.
I presidenti di seggio vorranno fare in modo che, compatibilmente con l’esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni, i rappresentanti di lista possano adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà.
I rappresentanti di cui trattasi, qualora ne facciano richiesta, possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dall’ufficio distaccato di sezione o dallo stesso ufficio distaccato incaricato della raccolta del voto a domicilio.
È consentito ai rappresentanti predetti di trattenersi all’esterno della sala in cui ha sede l’ufficio elettorale di sezione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.
I rappresentanti di lista che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065. ( art. 96, ultimo comma, T.U. n. 570/1960).