Spese Elettorali: rendicontazione dei Candidati e dei Partiti/Liste/Movimenti

 
 
Delibera n. 179/2022/CSE della Corte dei Conti - Rendiconti delle spese elettorali delle formazioni politiche

Descrizione

Referto concernente l'esito dei controlli eseguiti sui conti consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale e correlate fonti di finanziamento delle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale nel Comune di Riccione.

 
 

Descrizione

Vista l’importanza degli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative e statutarie riguardanti la pubblicità delle spese elettorali dei candidati alla carica di Sindaco e Consigliere e delle formazioni politiche presenti nella campagna elettorale per l’elezione amministrativa 2022, si elenca un breve riepilogo delle leggi vigenti e degli adempimenti a carico delle liste e di tutti i candidati (eletti e non eletti).

L’art. 7 commi 6-7 della Legge 515/1993 dispone che tutti i candidati, anche coloro che non hanno sostenuto spese e/o usufruito dei contributi in denaro o servizi, devono presentare una dichiarazione concernente le spese per la campagna elettorale o l’attestazione di essersi avvalsi solo di materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito, movimento o lista di appartenenza (art. 2, primo comma, numero 3, della legge 5 luglio 1982, n. 441). A tale dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute.

 

Tempi di evasione

Si informa che i candidati eletti dovranno trasmettere la dichiarazione e il rendiconto:

- secondo l’art. 7 comma 6 della Legge 515/1993 entro tre mesi dalla proclamazione al Presidente del Consiglio e al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale (CO.RE.G.E.) presso la Corte di Appello di Bologna, che ne cura la pubblicazione (si veda sezione modulistica: "Dichiarazione positiva" o "Dichiarazione negativa"). 

I candidati non eletti, secondo l'art. 7 comma 7 della Legge 515/1993, dovranno trasmettere tale documentazione (dichiarazione e rendiconto) solo al CO.RE.G.E.

Per ulteriori dettagli consultare la pagina del CO.RE.G.E. per la Regione Emilia Romagna presso la Corte d'Appello di Bologna (si veda la sezione sottostante "LINK UTILI").

 

L’art. 12 della Legge 515/1993 comma 1 prevede che i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione debbano presentare al Presidente del Consiglio e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento (si veda sezione modulistica:"Fac-Simile Rendiconto Elezioni").

 

L’art. 29 dello Statuto del Comune di Riccione prevede che entro trenta giorni dalla chiusura della campagna elettorale, a cura dei soggetti sopra citati, deve essere presentato alla Segreteria Affari Generali il rendiconto delle spese elettorali da pubblicare all’Albo Pretorio del Comune per la durata di quarantacinque giorni.

Sanzioni

L'art. 15 della Legge 515/1993 e l’art. 13 della Legge 96/2012 prevedono, in caso di omissione della dichiarazione e del rendiconto sopra citati, sanzioni pecuniarie elevate oltre alla possibile decadenza dalla carica eventualmente assunta.

Normativa di riferimento

 

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Data creazione pagina: 09 Giugno 2022
Ultimo aggiornamento: 16 Dicembre 2022