L’accesso civico semplice riguarda i soli dati, documenti e informazioni che, per legge, la pubblica Amministrazione è obbligata a pubblicare (art. 5, comma 1, del D. Lgs n.33/2013) e costituisce un rimedio alla mancata osservanza di tali obblighi di pubblicazione.
Infatti, chiunque ha il diritto di chiedere di pubblicare i dati, i documenti, gli atti e le informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, qualora l’Amministrazione non vi abbia provveduto.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti; non deve essere motivata; infine, è gratuita.
Per presentare l’istanza occorre utilizzare l’apposito modulo ed inviarlo, unitamente a copia fotostatica non autenticata o digitale di un documento di identità valido, al Responsabile della prevenzione della corruzione e delle trasparenza, dott.ssa Giuseppina Massara.
L’istanza può essere presentata direttamente oppure:
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.
In caso di accoglimento, l’Amministrazione comunale provvede a pubblicare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, con l’indicazione del relativo collegamento ipertestuale.