Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19.
Ordinanza della Regione Emilia Romagna impone le seguenti misure:
1. 1. è soppresso il limite all’ambito provinciale per gli spostamenti disciplinati dall’art. 1 lett. a) del DPCM del 26 aprile 2020 stabilito dal punto 10 dell’ordinanza 30 aprile 2020;
2. sono consentiti all’interno dell’intero territorio regionale, in forma individuale o insieme a persone conviventi, gli spostamenti delle persone fisiche per fare la spesa e quelli disciplinati dai punti 2, 8 e 11 dell’ordinanza 30 aprile 2020 e dal punto 1 dell’ordinanza del 28 aprile 2020;
3. l’attività sportiva è consentita anche all’interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all’aperto che consentano nello svolgimento dell’attività il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti. Resta sospesa ogni altra attività collegata all’utilizzo delle strutture di cui al periodo precedente compreso l’utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti;
4. l’accesso agli specchi d’acqua per lo svolgimento delle attività sportive acquatiche individuali può avere luogo esclusivamente secondo specifiche modalità definite dalle singole amministrazioni comunali;
5. le disposizioni della presente ordinanza entrano in vigore a far data dal 7 maggio 2020;