Secondo quanto indicato all'articolo 35 comma 3 del Decreto Legislativo 33/2013
le pubbliche amministrazioni devono accettare le autocertificazioni di cittadini e imprese in tutti i casi in cui la norma lo prevede ed, inoltre, quando i dati sono già in possesso della pubblica amministrazione, evitare di chiederli nuovamente al cittadino/impresa favorendo invece lo scambio di banche dati e archivi tra enti.
Comma 3 | Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) (LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97);
c) (LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97).