Sono previste due tipologie di accesso civico:
a) Accesso civico semplice riguardante dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013)
b) Accesso civico generalizzato inerente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 2, del D. Lgs n.33/2013)
Il "Registro degli accessi" è distinto nelle tre tipologie di accesso previste dalla legge (accesso documentale, accesso civico semplice ed accesso civico generalizzato) e contiene l’elenco delle richieste di accesso presentate, con l’oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione.
Tale registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, a decorrere dal 1° gennaio 2018 ed è aggiornato almeno ogni sei mesi.
Nel 2022 non sono pervenute richieste di accesso civico semplice.