L'accesso civico generalizzato inerente i dati ed i documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 2,del D. Lgs n.33/2013) è un nuovo diritto che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che la pubblica Amministrazione non ha l’obbligo di pubblicare, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto disposto dall’art.5-bis dello stesso D. Lgs. n.33/2013.
Si tratta di un sistema analogo a quello anglosassone ed infatti il diritto di accesso civico generalizzato viene anche indicato con terminologia inglese Freedom Information Act (FOIA).
L’accesso civico può essere presentato da chiunque, anche indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato, poiché non occorre possedere, né dimostrare una specifica legittimazione soggettiva.
Inoltre, non è necessario fornire alcuna motivazione.
Per presentare l’istanza occorre utilizzare l’apposito modulo ed inviarlo, unitamente a copia fotostatica non autenticata o digitale di un documento di identità valido, alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@comune.riccione.rn.it - fax 0541 601962;
all'Ufficio Protocollo del Comune di Riccione protocollo@comune.riccione.rn.it - fax 0541 601962;
all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.riccione@legalmail.it ;
L’stanza può essere presentata per via telematica, a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici sopra indicati.
È necessario identificare correttamente e puntualmente i dati, le informazioni o i documenti che si desiderano richiedere.
Ciò significa che sono inammissibili eventuali istanze formulate in modo così vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta oppure manifestamente irragionevoli.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati dal Comune di Riccione per la riproduzione su supporti materiali.
Qualora la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi connessi alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali, il Comune di Riccione deve darne comunicazione al soggetto titolare di tali interessi, cioè al controinteressato, per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione nel termine di10 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione dell’esito al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.
In caso di accoglimento, il Comune provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
Nel caso in cui l’accesso sia consentito nonostante l’opposizione del controinteressato, il Comune è tenuto a darne comunicazione a quest’ultimo ed i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro i termini previsti dalla legge, il richiedente può alternativamente avvalersi dei seguenti mezzi di tutela:
presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dott.ssa Giuseppina Massara gmassara@comune.riccione.rn.it ;
presentare ricorso al Difensore Civico competente per ambito territoriale ;