Al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture di servizio, le pubbliche amministrazioni comunicano, ogni anno, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, e pubblicano sui propri siti istituzionali, il numero e l’elenco delle autovetture di servizio, in attuazione dell’art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 287 del 11 dicembre 2014, escluse, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo, le autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.