Agenzie d'affari

 

Descrizione

Si definiscono Agenzie d’affari tutte le imprese che effettuano professionalmente, con scopo di lucro, attività di intermediazione a favore di terzi, con assunzione e trattazione di affari altrui, attraverso la propria opera, a chiunque ne faccia richiesta, con l’esclusione delle attività di intermediazione soggette a specifica disciplina di settore.

Sono Agenzie d'affari NON di competenza del Comune ma del Questore:
le Agenzie matrimoniali;
le Agenzie di recupero crediti;
le Agenzie di pubbliche relazioni

Non sono da intendersi come Agenzie d'affari:
l'attività di agenti o rappresentanti di commercio;
l'agenzia di mediazione immobiliare;
l'agenzia di viaggi;
le Agenzie di pratiche auto;
le Mediazioni creditizie;
le Attività di promotore finanziario

Documentazione da presentare

Sia nei casi di avvio che di subingresso, trasferimento, sospensione, modifica societaria, auto vidimazione del registro e cessazione definitiva, occorre presentare apposita Comunicazione tramite portale telematico www.impresainungiorno.gov.it della Camera di Commercio che provvederà ad inoltrarlo al settore competente.

 

Ai sensi dell'art. 120 del T.U.L.P.S. gli esercenti delle agenzie sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari e tenere permanentemente affissa nei locali, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative attività. Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tariffa.

Relativamente alla tenuta dei registri per le "Agenzie di Affari", dovrà essere utilizzata la procedura della "Autovidimazione" mediante la presentazione della stessa tramite lo stesso portale telematico www.impresainungiorno.gov.it.

Il registro può essere tenuto in formato cartaceo o informatico (Art. 2215-bis c.c.) e deve essere conservato per i successivi 5 anni.

Copia della "Auto-dichiarazione", con la ricevuta di avvenuta presentazione al Suap dell’Ente, che ne costituisce parte integrante, deve essere conservata insieme al registro, da esibire alle autorità preposte in caso di controllo.

Alla dichiarazione di vidimazione deve essere, altresì, allegata copia del Timbro della Società/Ditta individuale, con cui vengono vidimate le pagine del Registro giornaliero (solo per registro cartaceo).

Il Registro, una volta completato deve essere ultimato conformemente alle disposizioni di legge, e, in caso di prosecuzione dell’attività, ripresentata una nuova "Auto-dichiarazione" con le medesime modalità.

Costi e validità

Sono previsti diritti d'istruttoria secondo le previsioni dell'Atto N. 26 del 25/01/2018 (Proposta di Delibera di Giunta Comunale N. 31 del 23/01/2018).

Validità permanente.

Tempi di evasione

 La contestuale ricevuta di protocollazione che consente di avviare attività ai sensi dell’art. 5 comma 7 del DPR 160/2010 e smi.

  • Art. 115 T.U.L.P.S. Regio Decreto 773/1931

A chi rivolgersi

 
ORARI DI RICEVIMENTO
Martedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 14.00
Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 17.00
(si consiglia preventivo contatto telefonico)
 

Data creazione pagina: 30 Gennaio 2012
Ultimo aggiornamento: 25 Luglio 2024