Descrizione
In seguito all’aggiornamento del DPR 6 giugno 2001 n. 380 mediante l’introduzione con DL 18 aprile 2019 n. 32 dell’art. 94-bis e della successiva approvazione con DL 30 aprile 2020 delle corrispondenti Linee Guida, la Regione Emilia Romagna ha recepito con DGR n. 1814 del 7 dicembre 2020 le modifiche apportate ai procedimenti amministrativi relazionati alle tre macrocategorie di interventi, definiti come:
a. Rilevanti
b. Di minore rilevanza
c. Privi di rilevanza
per l’individuazione dei quali si rimanda all’allegato 1 contenuto nella Delibera stessa.
a) Nel caso di interventi classificati come “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità, il procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 11 della LR n. 19/2008, dovrà formalizzarsi attraverso l’Istanza di autorizzazione sismica volta all’ottenimento dell’autorizzazione necessaria a dare inizio ai lavori. Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, ai sensi del § B.3 dell’allegato B alla DGR 1373/2011, l’Ufficio provvederà all’istruttoria della pratica, richiedendo se necessario dei chiarimenti o della documentazione integrativa sospendendo nel caso i termini del procedimento. Entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione mancante l’Ufficio provvederà a concludere l’esame istruttorio.
Con riferimento al sottoelenco di cui al paragrafo A.2 dell’allegato 1 alla DGR 1814/2020, si evidenzia come siano riconducibili a “non usuali” anche le nuove costruzioni per le quali dalla relazione geologica si desume un valore dell’indice di potenziale liquefacibilità maggiore di 5, e nei casi in cui anche se inferiore, risulti comunque superiore a 5 da studi di microzonazione di 3° livello . Quindi gli interventi di nuova costruzione ricadenti nelle zone classificate con IL > 5, saranno in ogni caso soggetti al procedimento amministrativo di autorizzazione.
Al fine di consentire una facile individuazione delle aree ricadenti in tale zona, è possibile consultare la carta di “Liquefacibilità di sito e abitati da consolidare” redatta dalla Provincia di Rimini, presente sul portale OPENSITUA presso il sito isituzionale della Provincia.
Sullo stesso portale inoltre, cliccando su “indicazioni verifica IL” è possibile consultare un documento informativo contente suggerimenti e indicazioni procedurali orientate a fornire un utile contributo ai professionisti nello svolgimento delle verifiche di liquefacibilità, condiviso con gli uffici competenti della Regione e le Strutture Tecniche operanti in Provincia.
b) Nel caso di interventi classificati di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità, il procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 13 della LR n. 19/2008, dovrà formalizzarsi attraverso la Denuncia di Deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, in seguito al quale verrà svolta dall’Ufficio verifica di completezza formale della documentazione presentata. In caso di esito negativo verrà trasmessa al richiedente l’inefficacia, mentre in caso di esito positivo verrà rilasciata l’Attestazione di avvenuto deposito necessaria a consentire l’inizio dei lavori. A tale proposito, viste le recenti modifiche apportate agli artt. 65 e 93 del DPR n. 380/2001 in relazione alla Denuncia dei Lavori, affinché l’attestazione sia immediatamente efficace, la documentazione presentata dovrà essere comprensiva dei dati e della dichiarazione del Costruttore.
All’inizio del mese successivo alla data di accettazione, le pratiche oggetto di deposito, saranno sottoposte a sorteggio in quantità pari al 20% del campione. Delle pratiche estratte, nonché della procedura di sorteggio, verrà redatto apposito verbale pubblicano nell’ Albo Pretorio digitale sul sito istituzionale. Dell’avvenuta estrazione, verrà inoltre inviata notifica con posta certificata al delegato. Delle pratiche estratte, l’Ufficio procederà al controllo di conformità ai sensi del §B.3 dell’allegato B alla DGR 1373/2011, richiedendo se necessario dei chiarimenti o della documentazione integrativa. Ricevuta l’eventuale documentazione richiesta, al termine del procedimento verrà rilasciato parere di conformità con esito positivo/negativo del controllo svolto.
c) Nel caso di interventi riconducibili all’allegato 1 alla DGR n. 2272/2016 e quindi classificati come “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità, non vengono applicate le normali procedure di autorizzazione o di deposito, pertanto la documentazione richiesta dovrà essere allegata alla presentazione del titolo edilizio.
In base alle recenti modifiche introdotte dall’art. 3, comma 1 della L. n. 55 del 2019 con effetti sull’art. 65 del TUE, la Denuncia delle opere di cui al capo II, Sezione I, del D.P.R. n. 380 del 2001, è dovuta prima dell’inizio dei lavori, per tutte le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore comprese quindi le opere classificate come “prive di rilevanza”, conseguentemente, in accordo al Parere del Settore Governo e qualità del Territorio, prot. 541234 del 05/06/2023, risultano sempre escluse:
- le opere non strutturali;
- le opere ricomprese tra le fattispecie di IPRIPI di cui all’art. 94-bis, comma 1, lett. c) del TUE quando non coinvolgono materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle NTC (quali ad esempio: massetti, isolamenti, divisori, tamponamenti, impianti, demolizioni, ecc.)
Per quanto attiene la presentazione di varianti non sostanziali, il DM 30 aprile 2020, nello spirito di snellimento delle procedure, specifica per quest’ultime l’esonero di preavviso scritto di cui al comma 1 dell’art. 93, fermo restando tuttavia l’obbligo di deposito prima dell’ultimazione dei lavori. La definizione di non sostanzialità delle modifiche apportate al progetto, dovrà essere asseverata dal progettista con riferimento ai contenuti di cui al comma 2, dell’allegato 2, alla DGR n. 2272/2016.
Documenti
Ufficio responsabile del documento
Formati disponibili
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Ulteriori Informazioni
Prime indicazioni in merito all'introduzione della L. 105/2024
In seguito all’emanazione del decreto-legge n. 69 del 2024 (c.d. Salva Casa) pubblicato con modificazioni con la L. 105/2024 del 24 luglio 2024, la presentazione degli interventi in sanatoria, è ora direttamente disciplinata dal DPR n. 380 del 2001, considerando, pure in assenza del recepimento regionale, superato l’art. 11, comma 2, lett.b) della L.R. 19/2008 (punto A.4.3, all. 1 alla DGR 1814/2020, non più applicabile). Pertanto, ogni intervento rappresentativo di opere non realizzate in totale difformità, siano esse riguardanti le tolleranze edilizie (art. 34-bis, comma 3-bis), siano esse relative all’accertamento di conformità delle parziali difformità e variazioni essenziali (art. 36-bis), dovranno seguire il procedimento amministrativo determinato in relazione alla tipologia di intervento “abusivo”, classificato secondo le definizioni dettate al comma 1, lett. a), b) e c), dell’art. 94-bis, del DPR n. 380 del 2001.
Riferimenti normativi
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380
Legge Regionale 30 ottobre 2008 n. 19
Delibera di Giunta Regionale n. 1814 del 7 dicembre 2020
Delibera di Giunta Regionale n. 2272 del 21 dicembre 2016
Delibera di Giunta Regionale n. 1373 del 26 settembre 2011
Ultimo aggiornamento: 29 aprile 2025, 17:16