Descrizione
Il certificato di destinazione urbanistica (chiamato anche C.D.U.) è un documento, rilasciato dal Comune competente per territorio, che contiene le indicazioni urbanistiche riguardanti il terreno interessato dal certificato. Il certificato deve riportare obbligatoriamente la destinazione urbanistica, i vincoli di varia natura.
A norma del comma 2 dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001 e comma 2 art. 12 L.R. 23/2004 il C.D.U. deve essere obbligatoriamente allegato agli atti di passaggio di proprietà o di cessione di diritti di terreni censiti al Catasto Terreni o aree urbane di pertinenza a fabbricati censite al Catasto Urbano, con superficie maggiore od uguale a mq. 5.000.
Il certificato ha validità per un anno dalla data dell'emissione se non sono, nel frattempo, intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici. Quindi, al momento dell'atto notarile, il cedente dovrà comunque dichiarare che non sono intervenute variazioni urbanistiche dalla data di emissione del CDU alla data dell'atto.
Documenti
Ufficio responsabile del documento
Formati disponibili
PDF compilabile per richieta cartacea
Licenza di distribuzione
Ulteriori Informazioni
La richiesta del CDU può essere presentata da:
- Il proprietario del terreno;
- Il titolare di altro diritto reale (es. usufruttuario);
- Il possessore dell’immobile;
- Un professionista incaricato da uno dei soggetti aventi diritto.
Per agevolare l’individuazione delle aree oggetto della richiesta, è consigliato allegare un estratto di mappa catastale (CT) con i terreni evidenziati.
Attenzione: in caso di frazionamento non ancora aggiornato nella mappa del Catasto Terreni, occorre indicare i mappali originari o allegare una copia del frazionamento con il frontespizio e gli estremi di approvazione dell’Agenzia del Territorio di Rimini.
La richiesta può riguardare anche più particelle catastali purché contigue.
Il certificato riguarda i terreni, pertanto è obbligatorio riportare sempre i dati del Catasto Terreni.
Il certificato viene rilasciato entro 30 giorni dalla ricezione della domanda da parte dell’Ufficio.
Non sono previste procedure d’urgenza.
Se il CDU non viene rilasciato nei tempi previsti, può essere sostituito da una dichiarazione dell’alienante o di uno dei condividenti. Questa deve attestare:
- l’avvenuta presentazione della richiesta;
- la destinazione urbanistica del terreno secondo lo strumento urbanistico vigente/adottato;
- oppure l’assenza di tale destinazione o la prescrizione di strumenti attuativi.
(art. 30 comma 4 del D.P.R. 380/2001)
Costi e pagamenti
Diritti di segreteria: € 51,65
- Pagamento tramite PagoPA durante la procedura online
- Oppure, per richieste cartacee, tramite bollettino fornito dagli uffici
N.B. non usare bonifici o conto corrente
Imposta di bollo
Imposta di bollo per documenti digitali: € 16,00 per la richiesta e € 16,00 per il rilascio
Deve essere assolta in modo virtuale con uno dei seguenti metodi:
1. Con modello F23 indicando:
- al punto 6 – Codice ufficio: TG3
- al punto 9 – Causale: RP
- al punto 10 – riferimento univoco a pratica (in mancanza foglio e particella)
- al punto 11 – Codice tributo: 456T
- al punto 13 – Importo: € 16,00
2. Con modello F24 online indicando:
- Codice tributo: 2501
- È obbligatorio allegare la quietanza con protocollo telematico dell’Agenzia delle Entrate
Documenti da allegare alla richiesta:
- Copia leggibile del documento d’identità del richiedente
- Ricevuta del pagamento dell’imposta di bollo
- Eventuale delega per presentazione o ritiro
Modalità per presentazione Richiesta digitale
La richiesta digitale deve essere presentata esclusivamente tramite il portale [CPortal], che guida l’utente e genera automaticamente la modulistica necessaria.
Modalità per presentazione Richiesta cartacea
È ammessa solo in casi specifici e deve essere effettuata utilizzando l’apposito modello cartaceo sopra riportato.
Riferimenti normativi
L.R. 21-10-2004 n. 23 e s.m. (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia...)
D.P.R. 6-6-2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.)
Ultimo aggiornamento: 15 luglio 2025, 16:17