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Riccione, ordinanza contro la proliferazione delle zanzare: in vigore dall’1 maggio le misure a tutela della salute pubblica

L’ordinanza resterà in vigore fino al 31 ottobre 2026

Data :

30 aprile 2026

Veduta aerea della costa di Riccione con stabilimenti balneari, ombrelloni colorati e il promontorio di Gabicce all'orizzonte sotto un cielo azzurro.
Municipium

Descrizione

A partire da domani, venerdì 1 maggio, entrerà in vigore l’ordinanza a firma della sindaca Daniela Angelini che stabilisce una serie di misure per il controllo e la prevenzione della proliferazione delle zanzare, in particolare dalla zanzara tigre (Aedes albopictus) e dalla zanzara comune (Culex pipiens).

L’obiettivo primario è la massima riduzione possibile della popolazione di zanzare attraverso un approccio integrato che privilegi l’eliminazione dei focolai larvali e l’adozione di trattamenti larvicidi mirati. La lotta agli esemplari adulti viene considerata unicamente come intervento straordinario, da attuarsi solo in specifiche aree dove l’infestazione superi una soglia di sopportazione ragionevole, e sempre a seguito di una verifica puntuale del livello di infestazione. Viene inoltre sottolineata la necessità di un utilizzo oculato ed efficace dei trattamenti adulticidi, data la potenziale fonte di rischio per la salute pubblica e l'impatto ambientale che comportano.

Cosa prevede l’ordinanza

L’ordinanza, valida dall’1 maggio al 31 ottobre 2026, stabilisce una serie di prescrizioni chiare e dettagliate rivolte a tutti i cittadini, ai soggetti pubblici e privati, ai proprietari, agli affittuari e a chiunque abbia la disponibilità di aree esterne.
In particolare, l’ordinanza raccomanda di evitare l’abbandono di contenitori di qualsiasi tipo in cui possa raccogliersi acqua piovana e di eliminare qualsiasi ristagno idrico, anche temporaneo. Qualora non sia possibile rimuovere tali contenitori, è fatto obbligo di svuotarli dall’acqua e di sistemarli in modo da prevenire accumuli, oppure di chiuderli ermeticamente con reti zanzariere o coperchi, o ancora di svuotarli quotidianamente, evitando di riversare l’acqua nei tombini.

Un'attenzione specifica è rivolta alla gestione di tombini, griglie di scarico e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, che devono essere trattati periodicamente con prodotti larvicidi efficaci, seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate sulle etichette dei prodotti, e ripetendo il trattamento in caso di pioggia. In alternativa, è possibile chiudere tali aperture con reti zanzariere mantenute in perfetto stato.

L’ordinanza prevede anche la necessità di mantenere cortili e aree aperte liberi da erbacce, sterpi e rifiuti per evitare ristagni d'acqua, di svuotare fontane e piscine non in uso o di sottoporle a trattamenti larvicidi, e di impedire la formazione di raccolte d’acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici e altri contenitori.
Qualora l’attività richieda l’utilizzo di contenitori con acqua, questi dovranno essere dotati di copertura ermetica o svuotati completamente ogni cinque giorni. Per i materiali stoccati all’aperto, per i quali non siano applicabili le misure precedenti, si dispone l’obbligo di effettuare trattamenti di disinfestazione entro cinque giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Nei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con larvicida, i vasi portafiori dovranno essere riempiti con sabbia umida, oppure l’acqua dovrà essere trattata ad ogni ricambio. I conduttori di serre, vivai e attività commerciali di piante e fiori sono tenuti ad attuare una lotta antilarvale programmata per contrastare la proliferazione di zanzare autoctone e l’introduzione di specie esotiche.

L’ordinanza disciplina anche l’esecuzione di trattamenti adulticidi in aree private, che devono essere comunicati preventivamente al Comune e al Servizio di Igiene e sanità pubblica dell’Ausl Romagna almeno cinque giorni prima dell’intervento, utilizzando appositi moduli allegati all’ordinanza e scaricabili dal sito del Comune: https://www.comune.riccione.rn.it/it/documenti_pubblici/lotta-antiparassitaria

La ditta incaricata o il privato che esegue il trattamento dovrà affiggere avvisi informativi alla popolazione interessata almeno 48 ore prima. I trattamenti adulticidi con nebulizzatori mobili o impianti fissi automatici sono consentiti solo in via straordinaria, rispettando precise modalità e orari (preferibilmente nelle ore crepuscolari, notturne o al mattino presto), evitando condizioni di vento forte o pioggia, e adottando tutte le precauzioni necessarie per proteggere persone, animali, piante (soprattutto in fioritura e quelle che producono melata), apiari (mantenendo una distanza di almeno 300 metri), arredi esterni, laghetti, vasche, fontane e orti.
È inoltre vietato l’uso di trattamenti adulticidi in aree adiacenti ad asili nido, scuole dell'infanzia e primarie durante gli orari di apertura. L’ordinanza specifica anche i requisiti che devono avere i prodotti insetticidi utilizzabili, escludendo quelli con particolari indicazioni di pericolo per la salute.

Si avverte infine che la responsabilità per le inadempienze ricade su chi ha il titolo per disporre legittimamente del luogo in cui vengono riscontrate le violazioni, nonché sulle imprese per le modalità di esecuzione dei trattamenti. Le violazioni saranno sanzionate con multe da 80 a 480 euro. La vigilanza sul rispetto dell’ordinanza sarà esercitata dalla Polizia locale, dall’Ausl Romagna e da altri ufficiali di polizia giudiziaria.

Ultimo aggiornamento: 30 aprile 2026, 15:02

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