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Presentazione delle pratiche sismiche

Modalità di presentazione delle pratiche sismiche e indicazioni generali sui contenuti

Tipi di documento:
Municipium

Descrizione

Le pratiche sismiche dovranno essere sempre depositate presso lo Sportello Unico Edilizia del Comune ove ha sede l’intervento. Il Comune associato provvederà successivamente all’invio immediato della pratica se soggetta ad istanza di autorizzazione o all’invio successivo al sorteggio, se soggetta al solo deposito del progetto. 

Con atto Dirigenziale, è stata approvata la nuova modalità di invio delle pratiche sismiche al SUE del Comune di Riccione, che a partire dal 1° dicembre 2023, dovranno rispettare la procedura di invio online tramite il servizio Portale Telematico CPortal unitamente alle pratiche edilizie, per le quali risulta già operativo. Come previsto dall'art. 10, comma 3 della Legge Regionale n.19/2008, resta ferma la facoltà di procedere all'invio "contestuale" o "NON contestuale" della pratica strutturale, da presentare eventualmente anche dopo l'avvio del procedimento, ma comunque sempre prima dell'inizio dei lavori.

Saranno inoltre gestite tramite il portale tutte le comunicazioni successive all'inoltro delle pratiche, anche se già depositate a mezzo PEC, tra cui eventuali integrazioni volontarie, trasmissione di integrazioni e/o chiarimenti, fine lavori, RSU, collaudi, richieste di rinnovo, etc.

L'indirizzo PEC rimarrà comunque operativo per ogni altro tipo di comunicazione (ad es. deposito certificati idoneità statica/sismica di cui alla L. 47/85) nonché per il ricevimento delle pratiche inviate dai comuni associati, presso i quali resta invarita la modalità di presentazione da parte dei tecnici.


MODULISTICA

La compilazione della modulistica conforme alla DGR n. 1878/2011, necessaria alla presentazione della pratica, potrà avvenire direttamente all'interno del portale. Per ogni necessità è comunque disponibile l'elenco MUR pubblicato sul sito della Regione.

Per gli interventi che richiedono un titolo sismico in sanatoria oltre alla Modulistica Unificata Regionale si renderà necessario allegare:

  • Una relazione ed un elaborato grafico che descrivano in maniera sintetica le opere difformi.

                                                                                 ⚠️NOVITÀ⚠️

                                              Recepimento Regionale del cd. "Decreto Salva-Casa"

In seguito all'emanazione della Legge n. 105 del 24 luglio 2024, le nuove disposizioni, con particolare riferimento al nuovo comma 3-bis dell'articolo 34-bis e del nuovo articolo 36-bis, comma 3-bis, del D.P.R. n. 380/2001, recanti la disciplina della rilevanza sismica delle tolleranze costruttive e delle sanatorie edilizie, sono state recepite a livello regionale con l'approvazione del nuovo atto di indirizzo di cui alla D.G.R. n. 1744 del 27/10/2025

A partire dal 04 novembre 2025, le nuove disposizioni risultano efficaci, con particolare riferimento all'aggiornamento della modulistica unificata regionale in materia sismica (MUR) e agli importi del rimborso forfettario.

L'introduzione del nuovo atto di indirizzo, disciplina in maniera più esaustiva i procedimenti sismici individuabili nelle ipotesi di regolarizzazione edilizia, in applicazione dell'art. 17-quater introdotto dalla L.R. 25 luglio 2025 n.5, per i seguenti casi:

  • Opere che costituiscono tolleranze costruttive, anche quando dichiarate ai fini della stipula degli atti notarili;
  • Ttitoli in sanatoria presentati o rilasciati all'esito del procedimento di accertamento di conformità;
  • Regolarizzazione delle varianti in corso d'opera ante L. n. 10 del 1977;
  • Regolarizzazione strutturale di opere oggetto di sanzioni pecuniarie alternative al ripristino.

Si configurano pertanto diverse possibili situazioni tali da richiedere l'avvio di procedimenti differenti, sintetizzati nelle seguenti casistiche:

  • Caso 1: Opere realizzate in fabbricati ubicati in zona classificata in media (zona 2) o bassa sismicità (zona 3) al momento della violazione. Il procedimento, in relazione a quanto stabilito nell'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001, è funzione della classificazione delle opere realizzate in difformità. (--> Modulo R1)
  • Caso 2: Opere realizzate in fabbricati ubicati in zona NON classificata come sismica al momento della violazione. (--> Modulo R1)
  • Caso 3: Opere comprese nei casi 1 e 2, per le quali non sia possibile attestare la conformità alla normativa tecnica vigente al momento della loro realizzazione. Si configura la necessità di predisporre la realizzazione di opere conformative, le quali dovranno rispondere alla normativa tecnica vigente al momento della richiesta. (--> Modulo R1 + "MUR" ordinaria)

A solo titolo illustrativo e non esaustivo, si allega diagramma di flusso rappresentativo delle principali situazioni che si possono presentare in caso di realizzazione di nuove opere o di regolarizzazione delle difformità.

Diagramma Flusso Sismica 


DIRITTI DI SEGRETERIA

  • Istanza di autorizzazione sismica - art. 94 D.P.R. n. 380/2001 - art. 11 L.R. n. 19/2008 - €. 150,00
  • Denuncia di deposito progetto sismico - art. 93 D.P.R. n. 380/2001 - art. 13 L.R. n. 19/2008 - €. 150,00
  • Denuncia dei lavori - art. 65 DPR 380/2001 - non dovuto
  • Variante non sostanziale - €. 50,00
  • Rinnovo - €. 100,00
  • Deposito di certificato di idoneità statica/sismica L. 47/85 e L.R. 23/2004 - €. 50,00
Municipium

Formati disponibili

Pdf/A

Municipium

Licenza di distribuzione

Municipium

Riferimenti normativi

Legge Regionale 30 ottobre 2008 n. 19

Delibera di Giunta Regionale n. 1878 del 19/12/2011

Delibera di Giunta Regionale n. 1744 del 27/10/2025

Ultimo aggiornamento: 7 novembre 2025, 08:44

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