Descrizione
Ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 31.03.2003 così come s.m.i, sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico, nei predetti servizi, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti..
Le agenzie di viaggio e turismo possono svolgere in forma non esclusiva e nel rispetto delle specifiche norme di settore che le regolano, oltre alle suddette attività distintive, anche attività accessorie nell'osservanza delle rispettive norme di settore, purché l'attività di agenzia di viaggio e turismo sia prevalente rispetto alle altre. La prevalenza è valutata sulla base del numero di addetti e del fatturato.
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Ulteriori Informazioni
Per esercitare l'attività di agenzia di viaggio e turismo o modificare elementi di un'unità già operante, si deve presentare allo sportello unico attività produttive del Comune territorialmente competente, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata di tutta la documentazione richiesta attestante il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti.
Le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) devono essere inoltrate a questa amministrazione esclusivamente utilizzando la procedura predisposta sul portale telematico nazionale “impresainungiorno.gov.it ”.
Riferimenti normativi
L.R. 31 Marzo 2003 n. 7 : "Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici"
L.R. 27 GIUGNO 2014 n. 7 " Legge comunitaria regionale per il 2014" - Titolo IV Modifiche alla L.R. 31 Marzo 2003, n. 7" - Indicazioni applicative in tema di semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggio e turismo
Ultimo aggiornamento: 8 gennaio 2026, 15:17