Whistleblowing

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La segnalazione degli illeciti ( D.Lgs 24/23 e Linee Guida ANAC n. 311 del 12.7.23)

Ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina di cui al D.LGS 24/23

Vi sono ricompresi, tra l'altro, tutti i soggetti che si trovino (anche solo temporaneamente) in rapporti lavorativi con l'Ente, pur non avendo la qualifica di dipendenti (come i volontari, i tirocinanti, retribuiti o meno), gli assunti in periodo di prova, nonché coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con l’Amministrazione o il cui rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro.

I soggetti che godono della protezione  

La tutela è riconosciuta, oltre ai soggetti che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, anche a quei soggetti che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante. IN PARTICOLARE:  Facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata; Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente

L’oggetto della segnalazione, della divulgazione pubblica, della denuncia 

Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, (compresi i fondati sospetti), di normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente commesse  nell’ambito dell’organizzazione dell’ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad illeciti civili, penali, amministrativi e contabili.

L’ irrilevanza dei motivi personali del segnalante o denunciante 

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.  Resta comunque fermo che non sono considerate segnalazioni di whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

Gli elementi e le caratteristiche delle segnalazioni 

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata. E’ necessario che risultino chiare: 

1. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;   

2. la descrizione del fatto;

3. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24,  Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Linee Guida ANAC  in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità approvate con delibera ANAC n°311 del 12 luglio 2023.

 
Procedura segnalazione

Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità

I dipendenti ed i collaboratori che intendono segnalare comportamenti illeciti o comunque fatti e circostanze valutabili sotto l'aspetto penale e disciplinare, di cui siano venuti a conoscenza nell’amministrazione comunale, debbono riferire direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con le seguenti modalità ed utilizzando la modulistica sotto riportata:

  • mediante invio all’indirizzo di posta elettronica dedicata del RPC : anticorruzione@comune.riccione.rn.it;
  • a mezzo del servizio postale o tramite posta interna (i documenti saranno registrati nel protocollo informatico del Comune con modalità atte a garantire l'anonimato);
  • verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata direttamente al RPC.

La segnalazione di illeciti e irregolarità lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante in ipotesi di accertata calunnia, diffamazione e mobbing.

 
 

Piattaforma segnalazione illeciti

E' operativa l'applicazione informatica per l'acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti, dei fornitori e dei collaboratori.

 

Data creazione pagina: 19 Novembre 2021
Ultimo aggiornamento: 15 Aprile 2024