Modalità per il ricorso (scritti difensivi)

 

Descrizione

L’ufficio cura la procedura relativa ai ricorsi presentati dagli utenti ed indirizzati alla Prefettura ed alla rappresentanza in giudizio davanti all’Autorità Giudiziaria ordinaria (Giudice di Pace).

 

A chi rivolgersi

 

Orario Verbali, Sanzioni e Contenzioso

✅ Riceve dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30
e il giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:00
presso il front-office situato all'ingresso del Comando di Polizia Locale di Riccione.

 
 
 

Documentazione da presentare

Ricorso al Prefetto (Art. 203 N.C.d.S.)

 

Entro il termine di 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati, qualora non abbiano provveduto al pagamento della sanzione, possono far pervenire scritti difensivi e documenti all’Autorità Amministrativa (Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione).

Può essere utilizzato eventualmente il fac-simile di modello per la presentazione di scritti difensivi (ricorso).

Il ricorso deve essere inviato, con raccomandata A.R., alla:

Prefettura di Rimini

tramite il Comando del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale di Riccione e Coriano

Sezione Contenzioso Stradale

Via Empoli n. 31 – 47838   Riccione   (RN);

oppure, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): comune.riccione@legalmail.it;

oppure, mediante consegna della domanda:

  • Ufficio Protocollo del Comune di Riccione – con sede in Viale Vittorio Emanuele II n. 2;
  • Fronte-Office Comando del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano.

 

Contenuto del ricorso:

 

  1. Generalità del ricorrente. Il ricorso deve essere presentato dal destinatario della sanzione che si vuole impugnare.
  2. Dichiarazione di residenza.
  3. L’indicazione del verbale, attraverso il riferimento al numero di identificazione, alla data di notifica e/o al numero di registrazione.
  4. I motivi per i quali si ritiene il verbale sia da annullare.
  5. Formulazione della domanda (cosa si chiede all’Autorità?): l’annullamento del verbale, la rateizzazione della sanzione, ecc..
  6. Richiesta di audizione. Rappresenta una forma orale di difesa della parte. È un’attività facoltativa del richiedente. Può, pertanto, non essere richiesta.
  7. Data e firma. Sono necessari, la loro mancanza porterà alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
  8. Allegati. Al ricorso possono essere allegati il verbale notificato e i documenti considerati utili a provare quanto asserito.

Il Prefetto, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatta richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione stabilita per legge pari ad una cifra non inferiore al doppio del minimo e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente.

In alternativa: emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti trasmettendola all’Organo che ha redatto il rapporto per la notifica agli interessati.

 

Ricorso al Giudice di Pace (Art. 204-bis N.C.d.S.)

 

In alternativa: entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati, qualora non abbiano provveduto al pagamento della sanzione, possono proporre opposizione davanti all’Autorità Giudiziaria ordinaria (Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione).

Può essere utilizzato eventualmente il fac-simile di modello per la presentazione di scritti difensivi (opposizione).

Il ricorso deve essere depositato o inviato, con raccomandata A.R., alla Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Rimini.

Gli interessati, nel giudizio di primo grado, possono stare in giudizio personalmente.

Con la sentenza che accoglie l’opposizione, il Giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Con la sentenza che rigetta l’opposizione, il Giudice determina l’importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo della somma stabilita dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’Amministrazione Comunale di Riccione cui appartiene l’Organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.

 

Costi e validità

nessuna

 

Tempi di evasione

Nei termini previsti dal Codice della Strada.

 
  • D. Leg.vo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii.;
  • D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento d’Esecuzione al Nuovo Codice della Strada);
  • Legge 24.11.1981, n. 689.
 

Modulistica


Data creazione pagina: 19 Febbraio 2015
Ultimo aggiornamento: 09 Marzo 2023