L'albo dei Giudici Popolari è l'elenco delle persone idonee all'ufficio di Giudice Popolare presso la Corte d'Assise e la Corte di Assise di Appello, costituito dai nominativi dei cittadini che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per essere designati in qualità di Giudici Popolari presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado in occasione delle sessioni di giudizio delle stesse.
Corte di Assise | Corte di Assise di Appello |
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Cittadinanza italiana e godimento diritti civili e politici | Cittadinanza italiana e godimento diritti civili e politici |
Buona condotta morale | Buona condotta morale |
Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni | Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni |
Titolo di studio finale di scuola media di primo grado | Titolo di studio finale di scuola media di secondo grado |
Sono comunque esclusi dall'ufficio di giudice popolare le seguenti categorie di persone:
- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Dal 1 aprile al 31 luglio di ogni anno dispari (ogni due anni).
Presentare la domanda corredata di copia del titolo di studio in possesso e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L'iscrizione all'albo è permanente fino a cancellazione d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti dalla legge.
- i giudici ai quali è notificato l'avviso debbono trovarsi presenti all'inizio della sessione, salvo che ne siano dispensati dal presidente della Corte di Assise su richiesta motivata per legittimo impedimento;
- l'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive;
- i giudici popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, durante il tempo della sessione in cui prestano servizio effettivo, sono parificati rispettivamente ai magistrati di tribunali e ai consiglieri di Corte di appello nell'ordine delle precedenze nelle funzioni e cerimonie pubblich
- ai giudici popolari spetta una indennità per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione (art. 36 L. 10/04/1951, n.287).
Corte di Assise | Corte di Assise di Appello |
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un magistrato di appello | un magistrato di cassazione |
un magistrato del tribunale | un magistrato di appello |
sei giudici popolari | sei giudici popolari |
- Legge 10 aprile 1951, n. 287 recante "Riordinamento dei giudizi di assise";
- Legge 5 maggio 1952, n. 405;
- Legge 27 dicembre 1956, n. 1441.
Settore | |
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Dirigente |
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30. Il Giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00. |
Al momento è richiesto l'appuntamento. |
L'appuntamento potrà essere preso contattando i seguenti numeri: · 0541 608221 - 0541 608336 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00) |