Albi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello

Descrizione

L'albo dei Giudici Popolari è l'elenco delle persone idonee all'ufficio di Giudice Popolare presso la Corte d'Assise e la Corte di Assise di Appello, costituito dai nominativi dei cittadini che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

A cosa serve

L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per essere designati in qualità di Giudici Popolari presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado in occasione delle sessioni di giudizio delle stesse.

Requisiti di iscrizione

Corte di Assise
Corte di Assise di Appello
Cittadinanza italiana e godimento diritti civili e politici
Cittadinanza italiana e godimento diritti civili e politici
Buona condotta morale
Buona condotta morale
Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
Titolo di studio finale di scuola media di primo grado
Titolo di studio finale di scuola media di secondo grado
 

Condizioni di incompatibilità

Sono comunque esclusi dall'ufficio di giudice popolare le seguenti categorie di persone:

- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;

- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;

- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Quando presentare la domanda

Dal 1 aprile al 31 luglio di ogni anno dispari (ogni due anni).

Modalità di iscrizione

Presentare la domanda corredata di copia del titolo di studio in possesso e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Quanto dura

L'iscrizione all'albo è permanente fino a cancellazione d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti dalla legge.

Notizie utili

- i giudici ai quali è notificato l'avviso debbono trovarsi presenti all'inizio della sessione, salvo che ne siano dispensati dal presidente della Corte di Assise su richiesta motivata per legittimo impedimento;
- l'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive;
- i giudici popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, durante il tempo della sessione in cui prestano servizio effettivo, sono parificati rispettivamente ai magistrati di tribunali e ai consiglieri di Corte di appello nell'ordine delle precedenze nelle funzioni e cerimonie pubblich
- ai giudici popolari spetta una indennità per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione (art. 36 L. 10/04/1951, n.287).

Composizione delle Corti

Corte di Assise
Corte di Assise di Appello
un magistrato di appello
un magistrato di cassazione
un magistrato del tribunale
un magistrato di appello
sei giudici popolari
sei giudici popolari
 

Riferimenti legislativi

- Legge 10 aprile 1951, n. 287 recante "Riordinamento dei giudizi di assise";
- Legge 5 maggio 1952, n. 405;
- Legge 27 dicembre 1956, n. 1441.

A chi rivolgersi

 

Orario Ufficio Elettorale

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30.
Il Giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Al momento è richiesto l'appuntamento.
L'appuntamento potrà essere preso contattando i seguenti numeri:
· 0541 608221 - 0541 608336
(dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00)
 

Data creazione pagina: 12 Aprile 2021
Ultimo aggiornamento: 13 Aprile 2021