Farmacie

 

Descrizione

La farmacia è definita come struttura sanitaria integrata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, ha la funzione di erogare medicinali ed ogni altra prestazione connessa con la salute e il benessere del cittadino, per la quale risulta autorizzata.

La Regione Emilia Romagna, attraverso la Legge Regionale 3 marzo 2016, n. 2, ha attuato le previsioni contenute all'articolo 64 della L.R. 13/2015, ponendo nuove regole in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni specialistiche ambulatoriali, valorizzando il Servizio Farmaceutico come presidio sanitario sul territorio, in coerenza con la riforma del sistema di governo regionale e locale e le disposizioni su Città metropolitane, Province, Comuni e loro Unioni, riordinando così le disposizioni regionali in materia di organizzazione del servizio farmaceutico. 

 

Piante organiche ex art 3 LR 2/2016

Per pianta organica si intende la suddivisione del territorio comunale in circoscrizioni perimetrate sulla base di univoche indicazioni topografiche, ad ognuna delle quali afferisce una sede farmaceutica.

La pianta organica si forma applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento delle farmacie, come previsti dalla disciplina statale.

Con Delibera di Giunta Comunale n 226/2024 corredata da relativi allegati (all. A e B ) è stata approvata la revisione biennale della pianta organica delle farmacie del Comune di Riccione

Documentazione da presentare

L'ISTANZA, che può essere presentata dai farmacisti che intendano aprire una sede farmaceutica sia in forma singola che associata, deve essere presentata in via telematica attraverso il portale "Impresa in un giorno" accedendo al sito https://www.impresainungiorno.gov.it

 

Requisiti

  • Essere iscritti all'albo provinciale dei farmacisti
  • Possedere l'idoneità conseguita dopo aver superato un concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche

 

 

Costi e validità

Sono previsti diritti d'istruttoria secondo le previsioni dell'Atto N. 26 del 25/01/2018 (Proposta di Delibera di Giunta Comunale N. 31 del 23/01/2018).

Validità permanente.

Tempi di evasione

Il Comune provvede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni ed al conseguente rilascio dell’autorizzazione in un termine di 60 gg. dalla presentazione dell'istanza, fatti salvi gli eventuali provvedimenti di interruzione/sospensioni dei termini procedimentali.

Normativa

  • Legge n 475/68 in particolare all'art 1
  • Legge Regionale n 2/2016 “Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni specialistiche ambulatoriali” e, in particolare, l’art. 17 “Attività e servizi erogabili in farmacia” che, al comma 3, dispone che “Per esigenze di tutela della salute, la Regione può, con proprio atto, subordinare l’esercizio di determinati servizi in farmacia al rispetto di specifici requisiti organizzativi e strutturali”;
  • Deliberazione della Giunta Regionale 20 febbraio 2024, n. 247 - Requisiti generali, procedurali, organizzativi, strutturali, igienico sanitari e tecnologici che la farmacia deve possedere ai fini dell'esercizio delle attività sanitarie in farmacia - diverse dalla dispensazione di medicinali - in riferimento al decreto legislativo 153/2009 e sue integrazioni e all'art. 17 della legge regionale 2/2016

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