Benessere animale – attivita’ economiche che riguardano animali da compagnia

Descrizione

 

Per animali da compagnia si intendono gli animali tenuti dall’uomo per compagnia od affezione senza fini produttivi o alimentari. Non sono soggette al procedimento di tutela del benessere animale di cui all’art. 5 della legge regionale 5/2005 le strutture veterinarie pubbliche e private.

 

La legge regionale 5/2005 "Norme a tutela del benessere animale" disciplina le modalità della detenzione, commercio e allevamento degli animali da compagnia, condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali, ivi compresa l'attività circense, il controllo delle popolazioni di sinantropi. La succitata legge disciplina anche il procedimento di apertura di attività economiche che riguardano animali da compagnia.

 

In particolare:

  • negozi di vendita di animali;
  • pensioni per animali (stagionali/ad orari);
  • attività di toelettatura (fissa/mobile);
  • addestramento (con campo/senza campo);
  • allevamento;
  • dog-sitter;
  • mostra con vendita di animali.

 

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Documentazione da presentare

 

L'apertura di attività economiche riguardanti tutti gli animali da affezione, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici, è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al SUAP del Comune presso il quale l'attività ha sede. Questa consente l'immediato inizio dell'attività, deve essere corredata della documentazione indicante la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura, la conformità della struttura a quanto prescritto dalla DGR 394/2006, la descrizione delle attrezzature utilizzate per l’esercizio delle attività nonché il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante partecipazione a specifici percorsi formativi con contenuti individuati e descritti nella DGR 736/2005. Oltre a descrivere gli obblighi di commerciante, allevatore e responsabile della pensione di animali da compagnia, modalità di detenzione di alcune specie e trattamenti sanitari obbligatori, misure di prevenzione e controllo delle zoonosi per gli animali commercializzati, la DGR 394/2006 descrive quali siano i requisiti dei locali e delle strutture destinate al commercio degli animali d’affezione. 

 

La SCIA per l'esercizio della attività corredata della relativa modulistica ed allegati, con la quale l’interessato attesta la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente è da inoltrare tramite portale telematico "impresainungiorno.gov.it"

 

 

Costi e validità

Sono previsti diritti d'istruttoria secondo le previsioni dell'Atto N. 26 del 25/01/2018 (Proposta di Delibera di Giunta Comunale N. 31 del 23/01/2018).

Tempi di evasione

30 giorni dalla presentazione della Scia su portale telematico "impresainungiorno.gov.it".

Normativa

  • L.R. 17/02/2005 n. 5, e successive modifiche e integrazioni- Norme a tutela del benessere animale;
  • Delibera di Giunta Regionale n. 736/2005 -Prime disposizioni per le attività di formazione dei responsabili di strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia in attuazione della L.R. 17 febbraio 2005, n.5;
  • Delibera di Giunta Regionale n. 394/2006 - Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. n. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali

A chi rivolgersi

 
ORARI DI RICEVIMENTO
Martedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 14.00
Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 17.00
(si consiglia preventivo contatto telefonico)
 

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