La IUC si compone nel seguente modo:
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonchè di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 L. 147/2013. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuto in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione di C.C., adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
Le aliquote della TASI sono determinate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 della Legge 147/2013 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili.
Le aliquote sono approvate entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, sentite le associazioni di categoria.
Il Comune può, con apposita deliberazione, determinare:
1) apposite agevolazioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
2) individuare i servizi indivisibili e indicare in modo analitico, per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
In sede di prima applicazione del nuovo tributo, le agevolazioni verranno determinate con apposita deliberazione ad avvenuta determinazione dei criteri di riparto del fondo di solidarietà ed altri fondi statali come previsto dalla L. 147/2013.
SCADENZE 2019
Acconto entro 17 giugno 2019
Saldo entro 16 dicembre 2019
COMODATI
L’art. 1, comma 10, della Legge n. 208/2015 ha inserito, nel comma 3 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, la lettera 0a) che prevede la riduzione del 50 per cento della base imponibile dell’IMU e della TASI per:
Le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato sia registrato;
IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO (3+2)
Il comma 53 della Legge n. 208/2015 stabilisce che all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento ”.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti attraverso il modello di DICHIARAZIONE IMU di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione.
Dichiarazione da presentare sia nel caso di comodato ridotto al 50%, sia per i canoni concordati ridotti del 25%.
Tutte le condizioni sopra riportate devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in oggetto. Il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell’agevolazione stessa.
L’art. 9 bis del D.L. 47/2014, ha previsto a partire dall’anno 2015, per i cittadini italiani residenti all’estero, l’equiparazione all’abitazione principale e quindi l’esenzione dal pagamento dell’IMU e della TASI e la riduzione della TARI, dell’unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, purchè i soggetti presentino i seguenti requisiti:
E’ richiesta inoltre la presentazione di una dichiarazione sostitutiva entro la rata del saldo, per chi non l'avesse già presentata
Settore | |
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Dirigente |
lunedì - mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 |
giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 14 alle 17 |
martedì, venerdì e sabato chiuso |
disponibilità telefonica dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.00 e dalle ore 13.00 alle ore 14.00 |