IMU - Imposta Municipale Propria Sperimentale

 
 

 

Descrizione

Anno 2023

Per l'anno d'imposta 2023 sono confermate le aliquote deliberate per l'anno 2020

 DELIBERA ALIQUOTE ANNO 2020

 

Scadenza pagamento

Il pagamento deve essere fatto dal soggetto passivo in proporzione alla quota e al periodo di possesso per l'anno stesso. Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta deve essere effettuato in due rate:

  • prima rata entro il 16 giugno 2023
  • seconda rata entro il 18 dicembre 2023

Chi deve versarla

I proprietari di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), situati nel Comune di Riccione, salvo i casi di espressa esclusione/esenzione.

Detrazioni

Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale ( A/1, A/8, A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Come calcolare IMU da versare

E' possibile utilizzare il programma on line

Chi deve fare la dichiarazione

Per le variazioni intervenute nel 2021 e nel 2022 è possibile presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 2023

Si ricorda che la presentazione della dichiarazione IMU è obbligatoria in tutti i casi indicati nelle istruzioni ministeriali e comunque ogni qualvolta le informazioni non siano direttamente conoscibili dal comune.

La dichiarazione IMU non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta municipale propria dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D. Lgs.18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI). Il MUI è il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili. Occorre invece presentare la dichiarazione IMU quando le informazioni necessarie per la gestione dell’imposta non siano ricavabili dal MUI o quando gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali il MUI non è stato utilizzato. Inoltre, è necessario presentare la dichiarazione nei casi in cui le informazioni pur possedute dal Comune o da altri enti non sono trattabili in forma massiva.  

Ravvedimento operoso (art. 13 D.L. 472/97 e successive m. e i.)

Gli errori, le omissioni e i versamenti mancanti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

  • dell’imposta dovuta;
  • degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito; 
  • della sanzione in misura ridotta.

N.B. le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

DAL 1° GENNAIO 2020 SONO ENTRATE IN VIGORE LE NUOVE NORME SUL "RAVVEDIMENTO OPEROSO" 

La sanzione viene ridotta in base al ritardo con cui viene effettuato il pagamento:

  • regolarizzazione entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza (ravvedimento sprint): la sanzione è pari al 0,1% giornaliero per ogni giorno di ritardo ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 4 = 0,4%. Se la regolarizzazione avviene il quattordicesimo giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 14 = 1,4%;
  • regolarizzazione dal quindicesimo al trentesimo giorno (ravvedimento breve): la sanzione prevista è pari al 1,5% (1/10 del 15%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
  • regolarizzazione dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla normale scadenza: la sanzione è pari al 1,67% (1/9 del 15%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
  • regolarizzazione oltre 90 giorni dalla normale scadenza ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.;
  • regolarizzazione oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
  • regolarizzazione oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.

 

Rimborsi

Il contribuente può richiedere al Comune il   rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.  

Comodato gratuito  registrato a parenti linea retta

A decorrere dal 1° gennaio 2016 per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta (padre/figlio) è riconosciuta una riduzione della base imponibile pari al 50%. L’agevolazione spetta a condizione che il comodante possieda al massimo due abitazioni, non di lusso, che insistono sul territorio del Comune di Riccione, di cui una utilizzata come propria abitazione principale e l’altra data in comodato al padre/figlio che la utilizza come propria abitazione principale. Se si possiede una terza abitazione (in qualsiasi altro Comune), anche per una quota percentuale, l’agevolazione non spetta. La riduzione della base imponibile opera anche per le pertinenze dell’abitazione concessa in comodato, nei limiti di una sola pertinenza per categoria catastale C/2, C/6 e C/7.

Per usufruire dell’agevolazione il contratto di comodato, scritto o verbale, deve essere registrato. Il contribuente è poi tenuto a presentare il modello predisposto dal Comune.

Affitti a canone concordato

A decorrere dal 1° gennaio 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta è dovuta con una riduzione del 25%.

I soggetti che concedono in locazione immobili a canone concordato dovranno presentare il modello predisposto dal comune.

L’aliquota da utilizzare è quella ridotta  del 0,84% 

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

La riduzione prevista si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale,  ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva.
La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Terreni agricoli

A decorrere dal 1° gennaio 2016 i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo professionale sono esenti da IMU a condizione che il soggetto possessore e conduttore sia iscritto alla previdenza agricola.

 

 

A chi rivolgersi

 
Il ricevimento del pubblico avviene su prenotazione telefonando tutti i giorni escluso il martedì dalle 8,30 alle 10, il martedì dalle 8,30 alle 13 ai seguenti numeri:
TASSA RIFIUTI (TARI):
Telefono: 0541 608280 - 608251 - 608327
PEC: comune.riccione@legalmail.it (per presentazione dichiarazioni e documentazione)
MAIL: tari@comune.riccione.rn.it (per informazioni Tari)

IMU:
PEC: comune.riccione@legalmail.it
Telefono: 0541 608392 - 608280
MAIL: imu@comune.riccione.rn.it

IMPOSTA DI SOGGIORNO:
PEC: comune.riccione@legalmail.it
Telefono: 0541 608392 - 608280
MAIL: impostasoggiorno@comune.riccione.rn.it

VISURE CATASTALI
Telefono: 0541 608317 - 608380
MAIL: tari@comune.riccione.rn.it

GIORNI DI RICEVIMENTO:
IMU - TARI (su appuntamento)
lunedì, mercoledì e venerdì 10-13
giovedì 10-13 e 15-17

VISURE CATASTALI
martedì su appuntamento

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
rivolgersi a GEAT SRL
Via Lombardia, 17 Riccione
tel. 0541 668011
mail info@geat.it
 
 
 

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Data creazione pagina: 28 Maggio 2012
Ultimo aggiornamento: 12 Settembre 2023