TASI - Tassa sui Servizi Indivisibili

 
DESCRIZIONE

Con effetto dal 1° gennaio 2020 viene abrogata la TASI ed entra in vigore la nuova IMU

La Legge di Bilancio 2020 l. 160 del 27.12.2019 art. 1 comma 738, dispone l’abolizione dell'Imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti relative all’Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo sui servizi indivisibili (TASI), e l’unificazione delle due imposte nella nuova IMU. 

L’articolo 1, comma 738, L. n. 160 del 27.12.2019 secondo cui “A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

1. L'art. 1, comma 639 della Legge 147/2013 ha istituito la IUC (Imposta Unica Comunale). Essa si basa su due presupposti impositivi uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizioni di servizi comunali.

La IUC si compone nel seguente modo:

  • IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
  • TASI (Tributo per i servizi indivisibili), riferita ai servizi, colpisce sia il possessore che l'utilizzatore dell'immobile,
  • TARI (Tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smlatimento dei rifiuti, colpisce l'utilizzatore dell'immobile.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonchè di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 L. 147/2013. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuto in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione di C.C., adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Le aliquote della TASI sono determinate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 della Legge 147/2013 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili.

Le aliquote sono approvate entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, sentite le associazioni di categoria.

Il Comune può, con apposita deliberazione, determinare:

1) apposite agevolazioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) individuare i servizi indivisibili e indicare in modo analitico, per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

In sede di prima applicazione del nuovo tributo, le agevolazioni verranno determinate con apposita deliberazione ad avvenuta determinazione dei criteri di riparto del fondo di solidarietà ed altri fondi statali come previsto dalla L. 147/2013.

COMODATI

L’art. 1, comma 10, della Legge n. 208/2015 ha inserito, nel comma 3 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, la lettera 0a) che prevede la riduzione del 50 per cento della base imponibile dell’IMU e della TASI per:

Le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato sia registrato;

1. che il comodante possieda un massimo di due unità immobiliari adibite ad abitazione e che una di essa sia la propria abitazione principal

2. e che il comodante risieda anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodat

3. entro il 16.12.2016 andrà presentato il modulo di richiesta “agevolazione aliquota per comodato registrato parenti 1° grado” con allegato la fotocopia del contratto di comodato.

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO (3+2)

Il comma 53 della Legge n. 208/2015 stabilisce che all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento ”.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti attraverso il modello di DICHIARAZIONE IMU  di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; da presentarsi  entro il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione.

Dichiarazione da presentare sia nel caso di comodato ridotto al 50%, sia per i canoni concordati ridotti del 25%.

Tutte le condizioni sopra riportate devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in oggetto. Il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell’agevolazione stessa.

L’art. 9 bis del D.L. 47/2014, ha previsto a partire dall’anno 2015, per i cittadini italiani residenti all’estero, l’equiparazione all’abitazione principale e quindi l’esenzione dal pagamento dell’IMU e della TASI e la riduzione della TARI, dell’unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, purchè i soggetti presentino i seguenti requisiti:

1. si tratti di un’unica unità immobiliare nel territorio italiano non locata e/o concessa in comodato d’uso,

2. iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) nel Comune di Riccione

3. il soggetto deve essere già pensionato nel paese di residenza.

E’ richiesta inoltre la presentazione di una dichiarazione sostitutiva entro la rata del saldo, per chi non l'avesse già presentata.

SCADENZE PER IL PAGAMENTO

Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all’anno in corso.

 

Acconto entro 17 giugno     2019 

Saldo     entro 16 dicembre 2019

NORMATIVA

Normativa di riferimento.

 
A CHI RIVOLGERSI
 
Il ricevimento del pubblico avviene su prenotazione telefonando tutti i giorni escluso il martedì dalle 8,30 alle 10, il martedì dalle 8,30 alle 13 ai seguenti numeri:
TASSA RIFIUTI (TARI):
Telefono: 0541 608280 - 608251 - 608327
PEC: comune.riccione@legalmail.it (per presentazione dichiarazioni e documentazione)
MAIL: tari@comune.riccione.rn.it (per informazioni Tari)

IMU:
PEC: comune.riccione@legalmail.it
Telefono: 0541 608392 - 608280
MAIL: imu@comune.riccione.rn.it

IMPOSTA DI SOGGIORNO:
PEC: comune.riccione@legalmail.it
Telefono: 0541 608392 - 608280
MAIL: impostasoggiorno@comune.riccione.rn.it

VISURE CATASTALI
Telefono: 0541 608317 - 608380
MAIL: tari@comune.riccione.rn.it

GIORNI DI RICEVIMENTO:
IMU - TARI (su appuntamento)
lunedì, mercoledì e venerdì 10-13
giovedì 10-13 e 15-17

VISURE CATASTALI
martedì su appuntamento

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
rivolgersi a GEAT SRL
Via Lombardia, 17 Riccione
tel. 0541 668011
mail info@geat.it
 

Data creazione pagina: 14 Aprile 2014
Ultimo aggiornamento: 12 Ottobre 2020