Convivenze di fatto

Modalità di presentazione della richiesta

Gli interessati possono presentare un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, unitamente alla copia dei rispettivi documenti di identità e secondo il facsimile disponibile su questa pagina:

  • personalmente allo sportello anagrafe del Comune;
  • via fax, al numero 0541 601962
  • con raccomandata all'indirizzo: Comune di Riccione, Viale Vittorio Emanuele II, 2 
  • per via telematica in formato pdf con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo  demografici.riccione@legalmail.it (la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale) oppure tramite e-mail demografici@comune.riccione.rn.it (la dichiarazione firmata e la copia del documento d'identità del dichiarante devono essere acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice)
 

Descrizione

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge n. 76/2016 che riconosce alle coppie di conviventi di fatto una serie di diritti, facoltà e reciproche responsabilità. Per conviventi di fatto si intendono “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” (art. 1, comma 36 legge n. 76/2016). Le convivenze di fatto possono riguardare sia coppie eterosessuali che omosessuali.

La convivenza di fatto si istituisce con apposita dichiarazione presso il Comune di residenza.

La convivenza di fatto può estinguersi per:

  1. matrimonio / unione civile tra i conviventi o con altre persone;
  2. decesso di un convivente;
  3. cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio);
  4. cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi.

 

Contratto di convivenza

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato. Ai fini dell'opponibilità ai terzi e al rilascio della certificazione anagrafica, il contratto di convivenza deve essere trasmesso dal notaio o dall'avvocato che ha redatto l'atto in forma pubblica o che ha autenticato le sottoscrizioni dei conviventi di fatto, al comune di residenza di questi ultimi entro dieci giorni.

Il contratto di convivenza si risolve per:

  1. accordo delle parti;
  2. recesso unilaterale;
  3. matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  4. morte di uno dei contraenti.

La risoluzione del contratto di convivenza deve essere comunicata dal notaio o dall'avvocato all'ufficiale d'anagrafe ai fini dell'aggiornamento della registrazione anagrafica.

  • la maggiore età;
  • convivenza (coabitazione nella stessa abitazione che verrà accertata per mezzo della Polizia Municipale);
  • assenza di vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile;
  • legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.
 

Chi può rendere la dichiarazione

La dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto deve essere resa congiuntamente da entrambi gli interessati.

La dichiarazione può essere resa:

  • da una coppia già residente nella medesima famiglia anagrafica;
  • al momento della dichiarazione di residenza, in caso di trasferimento di residenza della coppia da altro Comune o di iscrizione anagrafica di un solo componente della coppia (istruzioni per il cambio di residenza).

La dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto può essere resa, in qualunque momento, da uno dei conviventi o da entrambi.

 

Documentazione da presentare

  • documento di riconoscimento;
  • dichiarazione degli interessati secondo il modulo allegato (disponibile anche nei nostri uffici), firmato da entrambi.

Descrizione e tempi del procedimento

A seguito della dichiarazione resa con le modalità di cui sopra, l'Ufficio Anagrafe procederà, entro i 2 (DUE) giorni successivi, a registrare la convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.

L'Ufficio Anagrafe provvederà in ogni caso ad accertare la sussistenza de requisiti previsti per l'istituzione della convivenza di fatto (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all'art. 36 della Legge n. 76/2016).

Trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione resa o inviata, salvo comunicazione dei requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, da parte dell'Ufficio anagrafe, la registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata.

Costi e validità

Il servizio è gratuito.

  • Legge 20 maggio 2016, n. 76;
  • Circolare del Ministero dell'Interno n. 7/2016;
  • Legge anagrafica n. 1224/1954 e il suo regolamento di esecuzione D.P.R. n. 223/1989 e successive ii. e mm.

A chi rivolgersi

 
SPORTELLO CARTE DI IDENTITA' E CERTIFICATI
Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 con ACCESSO LIBERO, SENZA APPUNTAMENTO per carte di identità, certificati, autentiche e legalizzazioni.

GIOVEDI' POMERIGGIO l'Ufficio è aperto dalle 14.30 alle 17.00 SOLO SU APPUNTAMENTO PER CARTE DI IDENTITA' (0541 608206 - 608283 - 608323)
UFFICIO RESIDENZE
Pratiche di residenza (iscrizione in anagrafe, cambio di indirizzo) SOLO SU APPUNTAMENTO:

LUNEDI', MERCOLEDI' e VENERDI' MATTINA;
GIOVEDI' POMERIGGIO DALLE 14.30 ALLE 17.00
L'appuntamento potrà essere preso contattando i seguenti numeri:
0541 608351 - 608397 - 608283 - 608339.
Al fine di verificare che si sia in possesso di tutto ciò che occorra per il servizio richiesto si consiglia di visionare preventivamente le apposite schede in alto a questa pagina dedicate ai singoli servizi.
Servizi disponibili dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)
Con l'adesione all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente i cittadini del Comune di Riccione possono consultare e visualizzare i propri dati anagrafici e stampare la propria autocertificazione.
I dati disponibili per la consultazione sono le generalità, la residenza, lo stato di famiglia, lo stato civile, la cittadinanza e i dati della carta di identità. Il sistema consente inoltre la produzione precompilata delle autocertificazioni di residenza, di stato di famiglia, di nascita, di stato civile, di cittadinanza e di residenza in vita. Possono accedere al servizio tutti i cittadini dotati di SPID o delle credenziali associate alla Carta d'Identità Elettronica. Per accedere al servizio:
 

Data creazione pagina: 24 Giugno 2016
Ultimo aggiornamento: 26 Aprile 2022