L'assegno di maternità può essere richiesto solo dalla madre del neonato. Possono fare richiesta dell'assegno le donne in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana, comunitaria, o in possesso di carta di soggiorno;
- residenza nel comune in cui si presenta la domanda;
- mancanza di qualunque tutela della maternità (la donna non deve godere dell'indennità di maternità da parte dell'INPS o di altro ente previdenziale);
- risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISEE).
L'assegno di maternità è cumulabile con l'assegno per nuclei familiari con tre o più figli minori.
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Dirigente |
Per appuntamento telefonare al numero 0541 428911 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00. |
Le domande devono essere presentate entro 6 mesi dalla nascita del bambino. Alle domande è necessario allegare la certificazione ISEE e una dichiarazione sostitutiva unica relativa alla situazione economica del nucleo familiare in cui siano attestati il reddito e il patrimonio mobiliare e immobiliare. Per ottenere la certificazione ISEE ci si può avvalere della consulenza dei Centri di Assistenza Fiscale - CAAF.
L'ammontare dell'assegno è pari a 5 mensilità ed è erogato in un'unica soluzione.
L'assegno è erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dal Comune. L'evasione del procedimento da parte dell'Ufficio Assistenza e Casa avviene entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
L. 448/98, art. 66.