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Aggiornamento Coronavirus Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 49 del 25.03.2020

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Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. disposizioni riguardanti il trasporto pubblico e proroga dell'ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020

 

Ordinanza della Regione Emilia Romagna impone le seguenti misure:

 

  1. A decorrere dal 26 marzo 2020 e fino al 29 marzo 2020 la programmazione del servizio ferroviario regionale non subirà variazioni rispetto a quanto definito dall’ordinanza n. 39 del 16 marzo 2020. A decorrere dal 30 marzo 2020 sarà oggetto di riprogrammazione con ulteriori riduzioni rispetto a quanto definito dall’ordinanza medesima, secondo un programma proposto dall’operatore ferroviario e condiviso con la Regione, che garantisca di massima il servizio nel medesimo arco temporale giornaliero, possa soddisfare le esigenze di spostamento dei lavoratori negli orari di maggior afflusso e l’accessibilità ai turnisti e a coloro che operano in attività ritenute essenziali dalle disposizioni vigenti. 
  2. La programmazione prevederà un servizio con cadenza almeno bioraria ad eccezione della fascia mattutina dalle 9.00 alle 12.00 nella quale il servizio sarà sospeso per garantire le operazioni di manutenzione della linea, tutelando le condizioni di salubrità e sicurezza per i lavoratori dei gestori dell’infrastruttura. Al contempo, la programmazione renderà possibile garantire la continuità dell’esercizio e l’operatività degli impianti, tutelando la salute dei lavoratori ed evitando la necessità di iniziative ancor più drastiche. Allo scopo di garantire adeguati livelli di servizio proporzionati alla domanda e alle necessità di accessibilità, durante il periodo di attuazione il servizio verrà costantemente monitorato. La comunicazione della programmazione del servizio sarà effettuata a cura del gestore del servizio o delle infrastrutture in base alle rispettive competenze, che daranno la massima informazione possibile attraverso i propri canali. 
  3. A decorrere dal 26 marzo 2020 nell’ambito della rimodulazione dei servizi di trasporto pubblico su autobus: sono confermate le disposizioni previste nell’Ordinanza n. 39 del 16 marzo 2020; per i territori di Piacenza e di Rimini è confermato quanto già previsto al punto 18 dell’Ordinanza n. 48 del 24 marzo 2020: “È disposta la riprogrammazione temporanea del servizio di trasporto pubblico locale con eventuale soppressione delle corse o rimodulazione degli orari da parte delle Agenzie locali per la mobilità di Rimini e Piacenza in accordo con i rispettivi operatori di trasporto, garantendo i livelli essenziali di mobilità pubblica e limitatamente ai rispettivi territori provinciali”;sono confermate le modalità di accesso ai mezzi, già previste nell’Ordinanza n. 34 del 12 marzo 2020. In particolare, i servizi di trasporto pubblico dovranno essere erogati con mezzi idonei a consentire la salita dalla porta posteriore e a garantire a bordo la distanza di sicurezza. Nel caso i mezzi impiegati non lo consentano (ad es. per servizi a chiamata), occorre ove possibile procedere con la sostituzione di mezzo idoneo o, in assenza di alternativa, è consentita la soppressione del servizio, fermo restando l’autonomia decisionale delle competenti Agenzie locali per la mobilità; le Agenzie locali per la mobilità e le Società di trasporto sono tenute in ogni caso ad adeguare il servizio alle disposizioni relative alle ulteriori restrizioni previste a livello locale dalle competenti autorità; La comunicazione della programmazione dei servizi sarà effettuata a cura del gestore del servizio in base alle rispettive competenze, che darà la massima informazione possibile attraverso i propri canali. 
  4. Per quanto riguarda il trasporto pubblico non di linea come il servizio taxi e il servizio di noleggio con conducente, si conferma quanto definito dall’Ordinanza n. 39 del 16 marzo 2020, ovvero si raccomanda agli Enti Locali, ciascuno per la propria area di competenza, di rimodulare l’offerta di servizio, sentite anche le organizzazioni di categoria, prevedendo riduzioni dello stesso sulla base delle effettive esigenze finalizzate, in tutti i casi, a garantire i servizi minimi essenziali. 
  5. I servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente che sono svolti con modalità atte a garantire la prevenzione del contagio degli operatori e degli utenti, possono essere utilizzati anche per la consegna a domicilio di beni di prima necessità. In questo caso, il servizio comprende il ricevimento dei beni presso il distributore / venditore, il carico e il trasporto sulla vettura e il recapito dei beni in prossimità dell’accesso pedonale/carraio del domicilio del richiedente il servizio. I Comuni, nell’ambito della propria competenza, possono definire le modalità operative e le tariffe di accesso del servizio ovvero estendere le modalità operative e le tariffe applicate al trasporto delle persone anche alla modalità di trasporto qui autorizzata. 
  6. Di confermare le disposizioni contenute nell’Ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020, ad eccezione di quelle incompatibili o superate dalle successive Ordinanze regionali in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19, prorogandone l’efficacia sino al 3 aprile 2020. 
  7. Le disposizioni della presente Ordinanza sono efficaci dal 26 marzo 2020 al 3 aprile 2020.

 

Documento in formato Adobe Acrobat Ordinanza Regione Emilia Romagna n. 49 del 25.03.2020(166 KB)

 
 
 
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Data creazione pagina: 26 Marzo 2020
Ultimo aggiornamento: 26 Marzo 2020