Ordinanza della Regione Emilia Romagna impone le seguenti misure:
1. A far data dal 13 marzo 2020 il servizio ferroviario regionale sarà oggetto di riprogrammazione dei servizi rispetto al servizio attuale, secondo un programma proposto dall’operatore ferroviario e condiviso con la Regione, che garantisca un servizio almeno con cadenza oraria sulle linee principali o nelle ore di punta e bi-orario sulle rimanenti linee e fasce orarie. Tale programma sarà oggetto di monitoraggio e potrà venire aggiornato qualora si manifestassero particolari criticità. La comunicazione della programmazione del servizio sarà effettuata a cura del gestore del servizio o delle infrastrutture in base alle rispettive competenze.
2. In tutte le province della regione Emilia-Romagna le Agenzie locali per la Mobilità, competenti per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico e la gestione del relativo Contratto di Servizio e gli Operatori di trasporto pubblico locale, titolari dei Contratti di servizio, erogano il servizio di trasporto pubblico locale su bus (urbano ed extraurbano) secondo la programmazione prevista nei periodi di vacanza scolastica. La programmazione dei servizi di TPL, con riferimento a quella prevista nei periodi di vacanza scolastica, deve essere concordata tra le competenti Agenzie locali per la mobilità e gli Operatori dei servizi.
3. E’ ribadita l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 3 lettera l) del DPCM 8 marzo in merito agli interventi straordinari di sanificazione dei mezzi di trasporto.
4. In particolare, sono adottate le seguenti misure a tutela dei passeggeri e del personale di terra e viaggiante:
5. Per quanto riguarda il trasporto pubblico non di linea quali il servizio taxi e il servizio di noleggio con conducente, si raccomanda agli Enti Locali, ciascuno per la propria area di competenza, a rimodulare l’offerta di servizio, sentite anche le organizzazioni di categoria, prevedendo riduzioni dello stesso sulla base delle effettive esigenze, finalizzate in tutti i casi a garantire i servizi minimi essenziali
6. Le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dalla data dell’13 marzo 2020 e sino al 25 marzo 2020.
Ordinanza Regione Emilia Romagna n. 34 del 10.03.2020(147 KB)(