Aggiornamento Coronavirus Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri del 25 Marzo 2020

 
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Articolo 1 (Funzioni utleriori del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente)

 

1. Allo scopodi contrastare e contenereil diffondersi del virus COVID-19, gli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132 sono autorizzati a svolgere funzioni ulteriori e in deroga a quelle previste dagli articoli 3 e 7 della medesima legge, nonché dalle leggi istitutive delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, finalizzate a fornire ogni utile supporto operativo e logistico alle autorità sanitarie e di protezione civile per tutte le iniziative essenziali e necessarie per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le attività degli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente sono coordinate dalle autorità nazionali e regionali competenti.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione dalla data di pubblicazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

 

Articolo 2 (Aree sanitarie temporanee)

 

1. AI fine di assicurare il rapido approntamento di quanto necessario per il ricovero, la cura, l'accoglienza e l'assistenza nell’ambito dell'emergenza Covid-19, le opere sanitarie temporaneedi cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono essere realizzate in deroga alle seguenti disposizioni:

- legge 9 gennaio 1991, n. 10,articoli 11, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33 e 34;

- decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articoli 3, 4,6 e 11;

- decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, articoli 1, 2,3,4e 5;

- decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, articolo 4, comma1, articoli 6 e 9.

 

Articolo 3 (Disposizioni per consentire la piena ed efficace operatività del Servizio nazionale di protezionecivile)

 

1. Per l'intera durata dello stato di emergenza, in attuazione dell’articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, al fine di assicurare l'impiego dei volontari nelle attività di contenimento del virus COVID-19,i datori di lavoro consentono agli stessi di svolgere dette attività fino a 60 giorni continuativi e 180 giorni nell'anno, ferme restando le procedure di attivazione e comunicazione. Restano fermi gli obblighi in materia di misure di contenimento già previsti nei confronti dei volontari nell'espletamento delle predette attività.

 

Articolo 4 (Disposizioni per gli Enti locali)

 

1. Gli Enti locali, al fine di dare piena ed immediata attuazione ai provvedimenti normativi e di protezione civile emanati in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in genere per assicurare la gestione di ogni situazione connessa all'emergenza epidemiologica, possono procedere ad appalti di servizi e forniture in deroga ai tempi e alle modalità di pubblicazione dei bandi di gara di cui agli articoli 60, 61, 72, 73 e 74 del del Codice dei Contratti pubblici.

 

2. Al fine di super are le criticità dovute al crescente numero di decessi e al’accumulo straordinario di feretri in giacenza contenenti salme di defunti positivi al COVID-19, con la conseguente saturazione dei cimiteri e degli impianti di cremazione, è autorizzata - anche in deroga alle procedure ordinarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 - la tumulazione nonché l’inumazione del feretro in apposito campoa prato verde deicimiteri in tutti i casi in cui entro le 48 ore dal decesso non vi sia manifestazione di volontà da parte dei familiari dei defunti in ordine alla sepoltura ovvero non sia possibile dare seguito alla volontà di cremazione del defunto entro tre giorni nel caso in cui risultino saturi gli impianti di cremazione della Provincia.

 

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Data creazione pagina: 26 Marzo 2020
Ultimo aggiornamento: 26 Marzo 2020