Produttori agricoli

 

Descrizione

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda o da altre aziende di produttori agricoli. Essi possono altresì procedere alla vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa.

 

L'attività di vendita diretta, previa comunicazione al Suap del Comune competente, può essere avviata:

  • mediante commercio elettronico;
  • su aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità;
  • su aree pubbliche in forma itinerante.

 

Non è richiesta alcuna comunicazione di inizio attività nei casi in cui si eserciti la vendita al dettaglio in aree all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione di prodotti tipici o locali.

Per la vendita esercitata in forma itinerante oppure in esercizi commerciali non di proprietà dei produttori agricoli è necessario presentare la scia di inizio attività e la vendita può essere iniziata immediatamente.

Documentazione da presentare

SCIA per apertura di esercizio di vendita esercitata da produttori agricoli in forma itinerante oppure in esercizi commerciali non di proprietà oppure tramite commercio elettronico da presentare sul portale "impresainungiorno.gov.it"

Costi e validità

Sono previsti diritti d'istruttoria secondo le previsioni dell'Atto N. 26 del 25/01/2018 (Proposta di Delibera di Giunta Comunale N. 31 del 23/01/2018).

Validità permanente.

Tempi di evasione

Il Comune provvede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni ed al conseguente rilascio dell’autorizzazione in un termine di 60 gg. dalla presentazione dell'istanza, fatti salvi gli eventuali provvedimenti di interruzione/sospensioni dei termini procedimentali.

Normativa

  • D.lgs.  228/2001
  • Legge Regionale 31 marzo 2009 n. 4
  • Legge 1 aprile 2022 n. 30
  • Delibera di G. R. n. 1589 del 28/09/2022

Data creazione pagina:
Ultimo aggiornamento: