E' la gestione da parte di agenzie immobiliari che svolgono l'attività di intermediazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico ai sensi dell'art. 12 della L.R. 16/04, per conto di proprietari, usufruttuari e possessori ad altro titolo. Le agenzie immobiliari possono erogare, quali attività collegate direttamente alla conclusione dell'affare, i seguenti servizi accessori:
Possono inoltre fornire i seguenti servizi su richiesta:
Gli alloggi intermediati da parte dell'agenzia, con contratto in forma scritta, possono essere classificati su base volontaria dal privato contraente, a due o tre soli (seconda o terza categoria).
La classificazione di tali alloggi è effettuata sulla base dei requisiti previsti dalle sole sezioni prima e terza della tabella di classificazione delle strutture extralberghiere "case e appartamenti per vacanze", purché il dichiarante si renda disponibile al controllo da parte dell'amministrazione comunale dei requisiti che sotto la propria personale responsabilità lo stesso ha autocertificato, anche sulla base di un apposita regolamentazione comunale.
In tale caso sono applicabili i parametri per il calcolo della capacità ricettiva previsti per le case e appartamenti per vacanze ed è possibile l'esposizione della medesima targa di classificazione prevista per tali strutture ricettive.
Il Comune, con provvedimento motivato, in particolare quando rilevi problematiche relative ad aspetti sanitari e di sicurezza, potrà non accettare la richiesta di classificazione, e revocarla, con conseguente divieto di utilizzare la classifica e obbligo di rimozione della targa, nonché applicare la sanzione prevista dall'art. 39 della L.R. 16/04.
Requisiti comuni degli alloggi destinati a gestione di case e appartamenti per vacanza e alla intermediazione da parte di agenzie immobiliari Destinazione d'uso degli immobili interessati
L'utilizzo delle abitazioni per le attività di gestione di case e appartamenti per vacanze o per la locazione di alloggi a turisti non comporta la modifica di destinazione d'uso degli edifici ai fini urbanistici.
Servizi e dotazioni obbligatorie
Nelle case e appartamenti per vacanze e negli alloggi destinati alla locazione turistica deve essere assicurata la fornitura di arredo, utensili, materiale per la pulizia dell'appartamento e ogni altra dotazione necessaria per la preparazione e la consumazione dei pasti.
Per ogni persona ospitabile devono essere forniti:
Per casa appartamento:
Tutto il materiale fornito dev'essere comunque in buono stato, qualunque sia la categoria dell'appartamento.
Per le case e appartamenti per vacanze e gli alloggi destinati alla locazione turistica devono essere assicurati i seguenti requisiti e condizioni:
Agenzie immobiliari di intermediazione
Le agenzie immobiliari di sola intermediazione presentano la SCIA telematica solo al/i comune/i in cui sono ubicati gli immobili da locare.
Alla SCIA devono essere allegati gli elenchi degli alloggi intermediati.
L'elenco deve contenere i seguenti elementi in caso di alloggi non classificati:
In caso di appartamenti classificati l'elenco allegato alla SCIA deve contenere i seguenti elementi:
Gli elenchi sono presentati la prima volta contestualmente alla presentazione della dichiarazione d'inizio attività e ripresentati aggiornati annualmente entro il 1° ottobre.
Qualora intervengano modifiche o si acquisisca la gestione di ulteriori unità abitative in corso d'anno, gli elenchi sono aggiornati trimestralmente e comunque prima della locazione delle unità stesse.
L'adempimento relativo alla presentazione degli elenchi alle scadenze prestabilite, sostituisce la comunicazione indicata all'articolo 12, comma 2, della L.R. 16/04.
Le stesse agenzie effettuano le comunicazioni previste all'articolo 12, comma 3, della L.R. 16/04, nonché le comunicazioni previste ai commi 344 e 345 della Legge 30/12/2004 n. 311 (legge finanziaria 2005).
Normativa
Gli esercizi di case e appartamenti per vacanze sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 5 punto 5.3 del D.M. 14-6-1989 n. 236.
Settore | |
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Dirigente |
ORARI DI RICEVIMENTO Martedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 17.00 |
(si consiglia preventivo contatto telefonico) |
Compilare la SCIA Segnalazione certificata Inizio Attività direttamente sul portale telematico www.impresainungiorno.gov.it della camera di commercio che provvederà ad inoltrarla al Comune competente.
La SCIA dovrà essere corredata dagli allegati H1/H2/H3 ed eventualmente I .
Sono previsti diritti d'istruttoria secondo le previsioni dell'Atto N. 26 del 25/01/2018 (Proposta di Delibera di Giunta Comunale N. 31 del 23/01/2018).
Euro 50 anche tramite Pagopa direttamente dal portale telematico
La Scia consente l'inizio immediato dell'attività, salvo in caso di carenza dei requisiti che comporta la sua richiesta di integrazione, se conformabile.
L.R. 16/2004 (strutture ricettive ed extraricettive) e successive modifiche.
DELIBERA G.R. 2186/2005
DELIBERA G.R. 802/2007