Installazione apparecchi e/o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e divertimento per gioco lecito

 

Descrizione

Per apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del TULPS si intendono tutti gli apparecchi idonei per il gioco lecito, in particolare quelli che consentono vincite in denaro (tipo new slot) e quelli senza vincite in denaro. Quest’ultime si distinguono in due diverse tipologie: - possibilità di ricevere un oggetto in premio (gru, pesche di abilità, ecc...) - semplice intrattenimento (videogiochi e apparecchi meccanici ed elettromeccanici come biliardo,calcio balilla, flipper, ecc...)

Gli esercizi identificati come Pubblici Esercizi ai sensi dell’art. 86, quali BAR ed esercizi similari, RISTORANTE ed esercizi similari, ALBERGO ed esercizi similari, CIRCOLI PRIVATI di cui al DPR n. 235/2001 con riferimento al locale destinato alla somministrazione di alimenti e bevande ai soci, nonché le sale autorizzate ai sensi dell’art. 88 del TULPS, sono autorizzati all’installazione degli apparecchi in virtù dell’autorizzazione già in loro possesso per l’attività principale, rispettando il numero dei giochi installabili in relazione alla superficie del locale in base ai Decreti Direttoriali del 2007 e del 2011, e la contestualità con altre tipologie di giochi non compresi nell’art. 110, commi 6 e 7, del TULPS.

Necessitano, invece, di autorizzazione ex art. 86 TULPS, gli esercizi commerciali diversi dalle tipologie su elencate e qualunque altro esercizio sprovvisto di autorizzazione ai sensi degli art. 86 ed 88 del TULPS quali tabaccherie, edicole, circoli privati senza somministrazione a soci ed aree aperte al pubblico.

E' obbligatorio esporre in luogo visibile la tabella dei giochi proibiti, approvata dal Questore e vidimata dal Comune, ai sensi dell’art. 110, 1° comma, del TULPS.

 

UBICAZIONE DEI LOCALI E INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI PER  IL GIOCO D’AZZARDO LECIT DI CUI ALL’ART. 110 COMMA 6 DEL TULPS

Come disposto dall’articolo 6, comma 2 bis della L.R. n. 5/2013 s.m.i. è vietata l’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS in locali che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri calcolata secondo il criterio del percorso pedonale più breve.

Il rispetto della distanza minima dai luoghi sensibili è richiesto anche in caso di trasferimento dell’attività principale, qualora nella nuova sede si intendano installare apparecchi di cui all’art. 110, comma del TULPS, anche se già detenuti nella sede precedente, e in caso di sub ingresso nell’attività principale qualora il subentrante installi ex novo o aumenti il numero di apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS o trasferisca la sede dell’attività.

 

PROROGA DELLE CONCESSIONI PER LA REALIZZAZIONE E CONDUZIONE DELLA RETE PER LA GESTIONE TELEMATICA DEL GIOCO LECITO MEDIANTE APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO DI CUI ALL’ART. 110, COMMA 6, DEL T.U.L.P.S.

L’art. 1 comma 124 lettera b) della LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” proroga le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110,

comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in scadenza il 29 giugno 2023 al 31 dicembre 2024

 

Chi - Dove - Quando

 
ORARI DI RICEVIMENTO
Martedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 14.00
Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 17.00
(si consiglia preventivo contatto telefonico)
 
 

Documentazione da presentare

La SCIA completa degli allegati è da inoltrare tramite portale telematico www.impresainungiorno.gov.it della Camera di Commercio che provvederà ad inoltrarlo al settore competente.

 

Costi e validità

Sono previsti diritti d'istruttoria secondo le previsioni dell'Atto N. 26 del 25/01/2018 (Proposta di Delibera di Giunta Comunale N. 31 del 23/01/2018).

La validità è permanente.

 

 

Tempi di evasione

La Scia consente l'inizio immediato dell'attività, salvo in caso di carenza dei requisiti che comporta la sua sospensione fino alla conformazione dell’attività medesima.

 

 

Normativa

 

  • Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (artt. 86 e 110);
  • Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 – Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugn1 1931, n. 773 delle leggi di Pubblica Sicurezza (artt.153 e 195);
  • Legge 27/12/2002 n, 289 – art. 22 - Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e sportive;
  • DL 4/7/2006 n. 223 - art. 38 - Misure di contrasto del gioco illegale;
  • Decreto Ministero Economia e Finanze n. 2011/30011/giochi/UD - Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
  • DL 158/2012 art. 7, comma 10 – Ricollocazione degli esercizi territorialmente prossimi agli luoghi sensibili mediante apposito decreto interministeriale; 
  • Legge Regione Emilia-Romagna 4/7/2013, n. 5 – Norme per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate;
  • Legge regionale del 28/10/2016, n.18, in particolare, l’art. 48, comma 4 e 5; 
  • Delibera di Giunta regionale n. 831/2017.
  • "Regolamento comunale delle sale da gioco, installazione apparecchi da intrattenimento e giochi leciti. prevenzione e contrasto delle patologie e problematiche legate al gioco" approvato con delibera C.C. n. 34 del 14/11/2018
 

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