Autorizzazione all'esercizio di sala giochi

 

Descrizione

Per sala giochi si intende un pubblico esercizio ove, dietro pagamento delle tariffe previste e portate a conoscenza dei frequentatori nelle forme stabilite dalla legge, sono posti a disposizione dei clienti apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità.

L'apertura di sala giochi è subordinata alla richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 86 TULPS.

E' obbligatorio esporre in luogo visibile la tabella dei giochi proibiti, approvata dal Questore e vidimata dal Comune, ai sensi dell’art. 110 1° comma, del TULPS.

 

 

Avviso

UBICAZIONE DEI LOCALI E INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI PER  IL GIOCO D’AZZARDO LECIT DI CUI ALL’ART. 110 COMMA 6 DEL TULPS

Come disposto dall’articolo 6, comma 2 bis della L.R. n. 5/2013 s.m.i. è vietata l’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS in locali che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri calcolata secondo il criterio del percorso pedonale più breve.

Il rispetto della distanza minima dai luoghi sensibili è richiesto anche in caso di trasferimento dell’attività principale, qualora nella nuova sede si intendano installare apparecchi di cui all’art. 110, comma del TULPS, anche se già detenuti nella sede precedente, e in caso di sub ingresso nell’attività principale qualora il subentrante installi ex novo o aumenti il numero di apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS o trasferisca la sede dell’attività.

 

PROROGA DELLE CONCESSIONI PER LA REALIZZAZIONE E CONDUZIONE DELLA RETE PER LA GESTIONE TELEMATICA DEL GIOCO LECITO MEDIANTE APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO DI CUI ALL’ART. 110, COMMA 6, DEL T.U.L.P.S.

L’art. 1 comma 124 lettera b) della LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione  dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” proroga le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110 comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in scadenza il 29 giugno 2023 al 31 dicembre 2024.

 

Chi - Dove - Quando

 
ORARI DI RICEVIMENTO
Martedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 14.00
Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 17.00
(si consiglia preventivo contatto telefonico)
 
 

Documentazione da presentare

La richiesta di autorizzazione a seconda della tipologia (apertura, trasferimento, subingresso) va inoltrata tramite il portale telematico www.impresainungiorno.gov.it della Camera di Commercio che provvederà ad inoltrarlo al settore competente

 

Costi e validità

L'istanza è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo per l'istanza e per la licenza. Sono previsti diritti d'istruttoria secondo le previsioni della Deliberazione Commissariale Atto

N.20 del 16/03/2017.

La licenza ha validità permanente.

 

Tempi di evasione

60 giorni dalla data di presentazione.

 

Normativa

  • Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (artt. 86 e 110);
  • Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 – Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugn1 1931, n. 773 delle leggi di Pubblica Sicurezza (artt.153 e 195);
  • Legge 27/12/2002 n, 289 – art. 22 - Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e sportive;
  • DL 4/7/2006 n. 223 - art. 38 - Misure di contrasto del gioco illegale;
  • Decreto Ministero Economia e Finanze n. 2011/30011/giochi/UD - Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
  • DL 158/2012 art. 7, comma 10 – Ricollocazione degli esercizi territorialmente prossimi agli luoghi sensibili mediante apposito decreto interministeriale; 
  • Legge Regione Emilia-Romagna 4/7/2013, n. 5 – Norme per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate;
  • Legge regionale del 28/10/2016, n.18, in particolare, l’art. 48, comma 4 e 5; 
  • Delibera di Giunta regionale n. 831/2017;
  • "Regolamento comunale delle sale da gioco, installazione apparecchi da intrattenimento e giochi leciti. prevenzione e contrasto delle patologie e problematiche legate al gioco" approvato con delibera C.C. n. 34 del 14/11/2018.
 

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