Per sala giochi si intende un pubblico esercizio ove, dietro pagamento delle tariffe previste e portate a conoscenza dei frequentatori nelle forme stabilite dalla legge, sono posti a disposizione dei clienti apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità.
L'apertura di sala giochi è subordinata alla richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 86 TULPS.
E' obbligatorio esporre in luogo visibile la tabella dei giochi proibiti, approvata dal Questore e vidimata dal Comune, ai sensi dell’art. 110 1° comma, del TULPS.
UBICAZIONE DEI LOCALI E INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI PER IL GIOCO D’AZZARDO LECIT DI CUI ALL’ART. 110 COMMA 6 DEL TULPS
Come disposto dall’articolo 6, comma 2 bis della L.R. n. 5/2013 s.m.i. è vietata l’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS in locali che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri calcolata secondo il criterio del percorso pedonale più breve.
Il rispetto della distanza minima dai luoghi sensibili è richiesto anche in caso di trasferimento dell’attività principale, qualora nella nuova sede si intendano installare apparecchi di cui all’art. 110, comma del TULPS, anche se già detenuti nella sede precedente, e in caso di sub ingresso nell’attività principale qualora il subentrante installi ex novo o aumenti il numero di apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS o trasferisca la sede dell’attività.
PROROGA DELLE CONCESSIONI PER LA REALIZZAZIONE E CONDUZIONE DELLA RETE PER LA GESTIONE TELEMATICA DEL GIOCO LECITO MEDIANTE APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO DI CUI ALL’ART. 110, COMMA 6, DEL T.U.L.P.S.
L’art. 1 comma 124 lettera b) della LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” proroga le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110 comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in scadenza il 29 giugno 2023 al 31 dicembre 2024.
Settore | |
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ORARI DI RICEVIMENTO Martedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 17.00 |
(si consiglia preventivo contatto telefonico) |
La richiesta di autorizzazione a seconda della tipologia (apertura, trasferimento, subingresso) va inoltrata tramite il portale telematico www.impresainungiorno.gov.it della Camera di Commercio che provvederà ad inoltrarlo al settore competente
L'istanza è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo per l'istanza e per la licenza. Sono previsti diritti d'istruttoria secondo le previsioni della Deliberazione Commissariale Atto
N.20 del 16/03/2017.
La licenza ha validità permanente.
60 giorni dalla data di presentazione.