Accesso civico semplice

 
 

Riguardante dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

 

L’accesso civico semplice riguarda i soli dati, documenti e informazioni che, per legge, la pubblica Amministrazione è obbligata a pubblicare  (art. 5, comma 1, del D. Lgs n.33/2013) e costituisce un rimedio alla mancata osservanza di tali obblighi di pubblicazione.

 

Infatti, chiunque ha il diritto di chiedere di pubblicare i dati, i documenti, gli atti e le informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, qualora l’Amministrazione non vi abbia provveduto. 

 
 
 

Come si svolge il procedimento amministrativo dell'accesso civico semplice?

 

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti; non deve essere motivata; infine, è gratuita.

 
 
 

Con quali modalità deve essere presentata l'istanza di accesso civico semplice?

 

Per presentare l’istanza occorre utilizzare l’apposito modulo ed inviarlo, unitamente a copia fotostatica non autenticata o digitale di un documento di identità valido, al Responsabile della prevenzione della corruzione e delle trasparenza, dott.ssa Giuseppina Massara.

L’istanza può essere presentata direttamente oppure:

 

 
 
 

Come si svolge il procedimento amministrativo dell'accesso civico semplice?

 

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla  presentazione dell’istanza.


In caso di accoglimento, l’Amministrazione comunale provvede a pubblicare i dati, le informazioni o i documenti  richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, con l’indicazione del relativo collegamento ipertestuale.

 
 
 

Modulistica

 

Data creazione pagina: 27 Settembre 2013
Ultimo aggiornamento: 01 Giugno 2018