Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19.
Ordinanza della Regione Emilia Romagna impone le seguenti misure:
permanendo tuttora le motivazioni per l’adozione del presente provvedimento:
1. al fine di evitare assembramenti di persone, sono chiusi al pubblico parchi e giardini pubblici
2. l’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari)
3. nel caso in cui lo spostamento a piedi sia dovuto a ragioni di salute o per le esigenze fisiologiche dell’animale di compagnia, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione
4. al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante è consentita solo ed esclusivamente lungo la rete autostradale (art 2, co. 2, lett. A del codice della strada)
5. le disposizioni inerenti all’attuazione al piano di riassetto complessivo della mobilità della provincia di Rimini, finalizzato a potenziare i controlli sulle regolarità degli spostamenti delle persone definite con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna del 22 marzo 2020 restano in vigore;
6. le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dalla data del 4 aprile 2020 e sino al 13 aprile 2020;
Ordinanza Regione Emilia Romagna n. 58 del 04.04.2020(106 KB)