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Aggiornamento Coronavirus Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 61 del 11.04.2020

Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19.

 

Ordinanza della Regione Emilia Romagna impone le seguenti misure:

 

permanendo tuttora le motivazioni per l’adozione del presente provvedimento:

 

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna dal 14 aprile 2020 sino al 3 maggio 2020, sono adottate le seguenti misure di contenimento:

 

l’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari)

 

nel caso in cui lo spostamento a piedi sia dovuto a ragioni di salute o per esigenze fisiologiche dell’animale di compagnia, è obbligatorio restare in prossimità della propria abitazione;

 

è sospesa qualunque erogazione di prestazioni programmabili e non urgenti da parte delle strutture del sistema sanitario privato;

 

le disposizioni di cui all’art. 1 comma 1 lett. aa) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 si estendono a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l’asporto (ivi compresi rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio). Per tutte queste attività resta consentito il solo servizio di consegna a domicilio, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie. Le aziende che preparano cibi da asporto all'interno di supermercati, o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attività ma possono soltanto effettuare la vendita, o la consegna a domicilio, dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto. È sospesa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande anche ove esercitata congiuntamente ad attività commerciale consentita ai sensi  del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020;

 

le strutture ricettive alberghiere, la cui attività non è sospesa ai sensi dell’allegato 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, possono erogare servizi diversi dall’accoglienza a fini turistici.

 

Sono soggette a chiusura le strutture ricettive all’aria aperta ed extralberghiere, nonché le “altre tipologie ricettive”, comunque denominate.

 

Sono escluse dall’obbligo di chiusura le strutture ricettive, comunque denominate, operanti per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo di esempio: pernottamento di medici, infermieri ed operatori sanitari ed altri operatori connessi alla gestione dell’emergenza, isolamento di pazienti), quelle collegate al regolare esercizio dei servizi essenziali e quelle che ospitano persone regolarmente registrate al momento di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, per motivi diversi da quelli turistici e impossibilitate al rientro nei luoghi di  residenza per ragioni a loro non imputabili o che in dette strutture abbiano stabilito il proprio domicilio. Alle strutture ricettive, comunque denominate, possono essere assicurate le attività funzionali al mantenimento in  esercizio degli impianti tecnologici che necessitano di un controllo costante o quanto meno periodico, di manutenzione delle strutture e di sorveglianza che eviti l’intrusione di persone estranee, nei limiti di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile

 

2. a decorrere dal 14 aprile 2020 e sino al 3 maggio 2020 sono altresì confermate le disposizioni contenute nell’  art.6 dell’Ordinanza approvata con il Decreto n. 57 del 5 aprile 2020. In adempimento a tali disposizioni, i servizi di trasporto pubblico su autobus e ferroviario regionale,  saranno oggetto di monitoraggio e adeguamento degli stessi,  al fine di contenere i casi di sovraffollamento a bordo dei mezzi;

 

3. per i territori delle provincie di Rimini e Piacenza e nel Capoluogo del Comune di Medicina e nella frazione di Ganzanigo, si applicano le seguenti disposizioni:

 

    a. ai sensi dell’art. 8, comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 le misure restrittive dettate dall’ordinanza firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 03 aprile 2020,

    b. sono prorogate al 3 maggio ivi compresa la sospensione delle attività di commercio al dettaglio di carta, cartone e articoli di cartoleria, di libri, di vestiti per bambini e neonati;

sono consentite le attività produttive rientranti nei codici ATECO - 2 – (Silvicoltura ed utilizzo aree forestali) e -3 – (Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione).

 

4. le disposizioni inerenti all’attuazione al piano di riassetto complessivo della mobilità della Provincia di Rimini, definite con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia- Romagna del 22 marzo 2020 e finalizzate a potenziare i controlli sulle regolarità degli spostamenti delle persone restano in vigore fino al 3 maggio 2020;

 

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Data creazione pagina: 13 Aprile 2020
Ultimo aggiornamento: 13 Aprile 2020