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Aggiornamento Coronavirus Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 44 del 20.03.2020

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Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. disposizioni relative al territorio della Provincia di Rimini

 

Ordinanza della Regione Emilia Romagna impone le seguenti misure:

 

Ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, con riferimento al territorio della Provincia di Rimini, sono adottate le seguenti, ulteriori misure:

 

1. È disposta la sospensione delle attività produttive di beni e servizi da parte di persone fisiche e aziende sul territorio della Provincia di Rimini ad esclusione di:

  • attività produttive di beni alimentari e di quelle attività produttive di beni con accertate esigenze di produzione finale e di spedizione di prodotti giacenti in magazzino, a condizione che operino esclusivamente attraverso l’attuazione di idonei protocolli organizzativi e operativi, previa redazione di specifici DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 che prevedano misure di prevenzione del contagio quali:
  • impiego di personale prioritariamente proveniente dal distretto sanitario della Provincia di Rimini in cui ha sede l’azienda;
  • utilizzo di ogni dispositivo di protezione specifica dal contagio necessario (mascherine, guanti e kit);
  • sistematica sanificazione degli ambienti di lavoro;
  • rispetto della distanza tra le persone superiore a 1,5 metri;
  • scaglionamenti degli orari di ingresso per impedire afflussi di personale in contemporanea;
  • impiego del personale in presenza strettamente limitato al contingente essenziale alle attività sopra indicate e ampio ricorso al lavoro a distanza e smart working;
  • chiusura di spogliatoi e luoghi di aggregazione all’interno e all’esterno delle strutture produttive;
  • divieto di riunioni sia all’esterno e all’interno dell’azienda con presenza fisica;
  • chiusura degli accessi alle persone che non hanno rapporto di lavoro con le aziende.

2. Sono escluse dall’obbligo di chiusura le attività di produzione di servizi urgenti per le abitazioni (idraulici, elettricisti, ecc.) e quelle indispensabili per consentire la mobilità mediante uso degli automezzi di automazione (meccanici, elettrauti, gommisti ecc.), quelle strumentali all’erogazione dei servizi pubblici e all’attività delle pubbliche amministrazioni.


3. È ammesso esclusivamente l’esercizio delle seguenti attività: negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, fornai, rivenditori di mangimi per animali, edicole, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, produzione agricola e allevamento, servizi di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, servizi di rifornimento delle banconote agli sportelli dei Bancomat e Postamat, attività di trasporto connesse al rifornimento di beni essenziali.


4. L’accesso ai luoghi di esercizio commerciale ammesso, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, va eseguito da un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani.


5. È ammessa l’attività agricola svolta con personale residente o comunque presente nel territorio provinciale.


6. Sono esclusi dai presenti divieti le attività dei presidi sociosanitari quali presidi ospedalieri, case della salute, luoghi di cura privati esistenti.


7. Sono sospesi tutti i cantieri di lavoro ad eccezione di quelli urgenti connessi alla messa in sicurezza del territorio e a quelli relativi ad opere pubbliche di somma urgenza e di ripristino dei luoghi pubblici.


8. Chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.


9. Sono comunque garantiti il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ed il servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per le persone in isolamento domiciliare fiduciario.


10. Chiusura al pubblico di parchi pubblici, orti comunali, aree di sgambamento cani, arenili in concessione e liberi, aree in adiacenza al mare, lungomari, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture, aree attrezzate per attività ludiche.


11. Riprogrammazione temporanea del servizio di trasporto pubblico locale con eventuale soppressione delle corse o rimodulazione degli orari da parte dell'agenzia AMR in accordo con l'operatore di trasporto, garantendo i livelli essenziali di mobilità pubblica e limitatamente al territorio provinciale di Rimini.


12. Gli effetti della presente ordinanza decorrono dalle ore 24 del 20 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020, ad eccezione delle misure di cui al punto 1 i cui effetti decorrono dalle ore 24 del 22 marzo e sino al 3 aprile 2020

 

Documento in formato Adobe Acrobat Ordinanza Regione Emilia Romagna n. 44 del 20.03.2020(166 KB)

 

 
 
 
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Disposizioni Normative
 
 

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Data creazione pagina: 20 Marzo 2020
Ultimo aggiornamento: 20 Marzo 2020