Divieto di prelievi sui corpi idrici superficiali : in vigore dal 7 luglio al 30 ottobre 2021

Mappa Prelievi Idrici Regione Emilia Romagna

IN VIGORE DAL 7 LUGLIO FINO AL 30 OTTOBRE 2021

 

Con la stagione estiva si ripresenta la diminuzione di disponibilità di acqua nei corsi idrici della regione. La mappa mostra lo stato idrologico attuale in alcune sezioni significative dei bacini dell’Emilia-Romagna rispetto al deflusso minimo vitale (DMV) e la possibilità o meno di effettuare prelievi dal corpo idrico. L'aggiornamento è bisettimanale, ogni lunedì e giovedì. 

L'informazione si riferisce ai valori di Deflusso minimo vitale (DMV) con rilievi effettuati da Arpae in apposite sezioni di riferimento dei principali corpi idrici. In rosso sono evidenziate le aree con deflusso inferiore al DMV nelle quali è in atto il divieto di prelievo dal corpo idrico. In verde le aree nelle quali si può prelevare liberamente. In giallo sono evidenziate le aree in cui il deflusso è in prossimità al DMV, il il prelievo è ammesso nel rispetto del DMV. Per le aree non colorate non è previsto un DMV. Le misure di portata vengono aggiornate 2 volte alla settimana, nelle giornate di lunedì e giovedì e il dato è reso pubblico sulla mappa dalle ore 19. Eventuali divieti di prelievo entrano in vigore dal giorno seguente all'aggiornamento e permangono fino al successivo.

 

Il divieto di prelievo dai corpi idrici

Il divieto di prelievo idrico dai corpi idrici superficiali, come previsto negli atti di concessione rilasciati, entra immediatamente in vigore quando lo stato idrologico dei corsi d’acqua è al di sotto del DMV. Tale valore deve essere rispettato a valle del prelievo.
Il divieto ha efficacia per i titolari di concessione di derivazione, di autorizzazione provvisoria e per coloro che abbiano presentato un’istanza legittima, ai sensi della normativa vigente, di prelievo nelle more della conclusione dell’iter istruttorio. Si ricorda che il prelievo nel mancato rispetto del DMV costituisce prelievo abusivo ed è quindi soggetto alle sanzioni previste dall’art.17 del R.D. n. 1775 dell’11 dicembre 1933. Si precisa che i prelievi per i quali, con espresso atto regionale, sono stati definiti valori di DMV diversi da quelli dell’allegato D della D.G.R. n. 2067/2015, devono rispettare detti valori specifici.
Possono essere richieste alla Regione Emilia-Romagna, con formale istanza, deroghe alla sospensione dei prelievi ai sensi dell’art. 58 delle Norme del Piano di tutela delle acque regionale quando ne sussistano le condizioni.

 
 
 
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Data creazione pagina: 13 Luglio 2021
Ultimo aggiornamento: 13 Luglio 2021