Segnalazione di Conformità Edilizia e Agibilità

Documentazione da presentare

La domanda di rilascio del Certificato di conformità edilizia e agibilità corredata dai seguenti documenti:


a) richiesta di accatastamento dell'immobile, quando prevista, sottoscritta dal richiedente, che lo Sportello unico per l'edilizia provvede a trasmettere al catasto) dichiarazione presentata per l'iscrizione o la variazione dell'immobile al catasto ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 22 della L.R. n. 31/2002, comprensiva delle relative planimetrie;
b) una copia della scheda tecnica descrittiva delle unità immobiliari realizzate, debitamente sottoscritte dal titolare del permesso di costruire o DIA e, anche ai fini della responsabilità di cui all'Art. 481 del C.P., dal direttore dei lavori o altro tecnico abilitato (comprensiva degli allegati obbligatori).

A seguito del Comunicato n. 2/2017 "Correzione di errori materiali e rettifiche formali alla modulistica edilizia unificata" del 11/12/2017 a firma del Repsonsabile del Servzio Giuridico del territorio, Disciplina dell'edilizia, Sicurezza e legalità, il quale prevede la correzzione di errori materiali e modifiche di carattere formale degli allegati alla DGR n. 922/2017.

E' possibile scaricare i modelli aggiornati in formato PDF o COMPILABILI direttamente al seguente link:

Descrizione

Il certificato di conformità edilizia e agibilità attesta che l'opera edilizia corrisponde al progetto regolarmente approvato ovvero alla DIA presentata. Per i requisiti il certificato convalida la dichiarazione di conformità resa dal tecnico che ha redatto la scheda tecnica descrittiva, ferma restando la responsabilità di quest'ultimo in merito alla dichiarazione sottoscritta.

 

Il certificato di conformità edilizia e agibilità ha il valore e sostituisce il certificato di agibilità di cui agli artt. 24 e 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, restando ferme le autorizzazioni all'esercizio delle attività previste dalla legislazione vigente; vale altresì come dichiarazione di abitabilità o usabilità, di cui all'Art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. n 1265/1934.

 

Sono soggetti al certificato:
a) gli interventi di nuova costruzione (NC, RI, AM);
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia (RE);

 

Per gli interventi non compresi fra quelli di cui alle precedenti lettere a), b) e c), la dichiarazione di conformità del professionista abilitato, contenuta nella scheda tecnica, tiene luogo del certificato di conformità edilizia e agibilità. Per i medesimi interventi, copia della scheda tecnica descrittiva è trasmessa al Comune entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

 

Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2, entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione di fine dei lavori, il soggetto interessato deve presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia la domanda di rilascio del Certificato di conformità edilizia e agibilità

Costi e validità

  • - marca da bollo da € 14,62 sulla richiesta;
  • - diritti di segreteria 70 € da versare con bollettino postale C.C.P. n° 10702470 intestato a Comune di Riccione - Concessioni edilizie - Servizio Tesoreria;
  • - in caso di ritardata presentazione della richiesta oltre 15 gg. dalla data di fine lavori € 464,00 a titolo di sanzione da versare con bollettino postale C.C.P. n° 10702470 intestato a Comune di Riccione - Concessioni edilizie - Servizio Tesoreria;

Tempi di evasione

- Il soggetto interessato deve presentare allo Sportello unico per l'edilizia la domanda di rilascio del Certificato di conformità edilizia e agibilità entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione di fine dei lavori.

- Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione, il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, l'integrazione della documentazione presentata, ovvero la regolarizzazione della stessa.

- In caso di mancata integrazione o regolarizzazione della domanda entro 90 giorni, la domanda verrà archiviata.

- Il termine di cui al comma 1 dell'art. 6.8.5 della parte prima del RUE (gg. 90) riprendono a decorrere per intero dalla data di presentazione dei documenti richiesti ovvero della loro regolarizzazione.

- Qualora, entro 90 giorni dalla data di regolare presentazione della richiesta di certificato di conformità edilizia o dal suo completamento a seguito della richiesta di integrazione di cui sopra, lo Sportello unico non abbia rilasciato il Certificato di conformità edilizia ed agibilità, né abbia comunicato al richiedente che nei controlli si sono riscontrate difformità, la conformità edilizia ed agibilità si intende attestata secondo quanto dichiarato dal professionista nella Scheda tecnica descrittiva.

  • L.R. n° 31 del 35-11-2002 (Disciplina generale dell'edilizia)
  • Capo 6.8 "Conclusione delle opere" della Parte Prima del RUE

L'elenco non è da intendersi esaustivo in quanto nella presente procedura possono essere coinvolte altre norme.

A chi rivolgersi

 
ORARI DI RICEVIMENTO ACCESSO AGLI ATTI
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso SUE al Piano Terra esclusivamente previo appuntamento da richiedere ai numeri 0541/608209 o 0541/608214
ORARI DI RICEVIMENTO TECNICI
il Martedì ed il Giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 esclusivamente previo appuntamento da richiedere tramite il portale "Cportal"
 

Data creazione pagina: 15 Novembre 2019
Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2020