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Aggiornamento Coronavirus Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 57 del 03.04.2020

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Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. Disposizioni in materia di trasporto, rifiuti e sanità privata.

 

Ordinanza della Regione Emilia Romagna impone le seguenti misure:

  1. che, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art. 26-bis del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, i titolari degli impianti già autorizzati ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) possano ulteriormente incrementare la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, dal limite massimo del 20% previsto con il Decreto del Presidente n. 43 del 20 marzo 2020 sino ad un massimo del 50% nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
    1. garantire spazi adeguati di stoccaggio in relazione all’aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito al fine di scongiurare pericoli di incendi;
    2. garantire, oltre al rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti stoccati;
    3. prevedere sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene, laddove necessario nel caso di stoccaggio di rifiuti organici;
    4. idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a separare i quantitativi di rifiuti oggetto della presente disposizione rispetto al quantitativo ordinario;

La suddetta disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero assentite ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 ferme restando le “quantità massime” fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM   n. 161 del 12 giugno 2002. I titolari dei suddetti impianti e operazioni di recupero che  intendono  avvalersi  delle  deroghe  fissate  con il presente decreto devono inviare apposita Comunicazione in cui vengono esplicitati i quantitativi di rifiuti oggetto della deroga nonché il soddisfacimento delle ulteriori prescrizioni sopra riportate. Tale comunicazione deve essere inviata a: Prefettura; ARPAE; Comune; AUSL; Vigili del fuoco;

  1. che, in deroga al punto 2, lettera b), comma 1 dell’articolo 183 del D.lgs. n. 152/06 e nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, sia consentito il “deposito temporaneo” di rifiuti fino ad un quantitativo massimo di 60 metri cubi, di cui non più di 20 metri cubi di rifiuti pericolosi. Il termine di durata del deposito temporaneo, anche laddove il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite, non può superare i 18 mesi;
  1. che i rifiuti costituiti da Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all’interno di attività economiche-produttive per la tutela da COVID-19, quali mascherine e guanti, siano assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al Gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore della Sanità con nota del 12/03/2020 (prot. AOO-ISS 0008293);
  2. che, a fronte delle deroghe concesse con il presente decreto nonché con il proprio precedente Decreto n. 43 del 20 marzo 2020, tenuto conto del carattere temporaneo e straordinario delle misure ivi previste, non siano dovuti eventuali adeguamenti relativi alle garanzie finanziarie;
  3. che le disposizioni del presente decreto relativo ai rifiuti trovino applicazione dalla data di approvazione del presente atto fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria oltre i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
  4. che con il presente decreto sono confermate, a decorrere dal 4 aprile 2020 e sino al 13 aprile 2020:
    1. le disposizioni relative alla programmazione del servizio ferroviario regionale come previsto nella Ordinanza n. 49 del 25 marzo 2020, secondo il programma proposto dall’operatore ferroviario e condiviso con la Regione, che garantisce di massima il servizio nel medesimo arco temporale giornaliero, e soddisfa le esigenze di spostamento dei lavoratori negli orari di maggior afflusso, l’accessibilità ai turnisti e a coloro che operano in attività ritenute essenziali dalle disposizioni vigenti;
    2. le disposizioni previste nell’Ordinanza n. 39 del 16 marzo 2020 e n. 49 del 25 marzo 2020 nell’ambito della rimodulazione dei servizi di trasporto pubblico su autobus e le modalità di accesso ai mezzi, già previstenell’Ordinanza n. 34 del 12 marzo 2020. In particolare,  i servizi di trasporto pubblico dovranno essere erogati con mezzi idonei a consentire la salita dalla porta posteriore e a garantire a bordo la distanza di sicurezza. Nel caso i mezzi impiegati non lo consentano (ad es. per servizi a chiamata), occorre ove possibile procedere con la sostituzione di mezzo idoneo o, in assenza di alternativa, è consentita la soppressione del servizio, fermo restando l’autonomia decisionale delle competenti Agenzie locali per la mobilità;
    3. le Agenzie locali per la mobilità e le Società di trasporto sono tenute in ogni caso ad adeguare il servizio alle disposizioni relative alle ulteriori restrizioni previste a livello locale dalle competenti Autorità;
    4. la comunicazione della programmazione dei servizi sarà effettuata a cura del gestore del servizio in base alle rispettive competenze, che darà la massima informazione possibile attraverso i propri canali;
    5. le disposizioni definite dall’Ordinanza n. 39 del 16 marzo 2020 e n. 49 del 23 marzo per il trasporto pubblico non di linea come il servizio taxi e il servizio di noleggio con conducente;
  1. che la presente ordinanza sia pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sia trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, al Ministero delle Attività Produttive, alle Prefetture, ai Comuni e alle Province dell’Emilia-Romagna, ad ARPAE e ATERSIR nonché ai concessionari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e ai gestori degli impianti di termovalorizzazione e di discarica ubicati nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
  2. a decorrere dal 4 aprile 2020 e sino al 13 aprile 2020 è sospesa qualunque erogazione di prestazioni programmabili e non urgenti da parte delle strutture del sistema sanitario privato

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Data creazione pagina: 04 Aprile 2020
Ultimo aggiornamento: 04 Aprile 2020