Secondo quanto indicato all'articolo 43 comma 1 del Decreto Legislativo 33/2013
All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo e' indicato nel (Piano triennale per la prevenzione della corruzione).
Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonche' segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorita' nazionale anticorruzione e, nei casi piu' gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Attuale Responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza è il Segretario Comunale dott.ssa Giuseppina Massara , nominato con Decreto Sindacale n. 58 del 21 agosto 2017 che ha confermato il precedente Decreto n. 146 del 23/09/2014.
Le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a nominare le seguenti figure:
1. Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), incaricato della verifica e/o compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante con le modalità di aggiornamento e validazione comunicate dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici;
2. Referente unico, con funzioni di raccordo interno, sia per la produzione delle informazioni che per i rapporti con il MEF relativi all’invio dei dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e quindi per il monitoraggio opere pubbliche;
3. Responsabile trasmissione dati all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) per l’adempimento degli obblighi di informazione di cui all’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e di cui all’art 7 comma 8 del D. Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici” e successive deliberazioni/comunicati ANAC sull’assolvimento dei suddetti obblighi.
Le pubbliche Amministrazioni e le stazioni appaltanti sono di regola tenute a predisporre ed utilizzare protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. In tal caso le pubbliche Amministrazioni e le stazioni appaltanti possono inserire negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità è causa di esclusione dalla gara e/o di risoluzione del contratto. Si pubblicano qui di seguito i patti di integrità approvati dal Comune di Riccione.
Il whistleblowing, o segnalazione di un presunto illecito, è un sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recentemente riscritto nei contenuti dall’art.1 della L. 179/2017. La normativa in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni sollecita i pubblici dipendenti a denunciare le condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e la procedura in questione prende il nome di “whistleblowing”.
Il whistleblower è chi testimonia un illecito o un’irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo, svolgendo in tal senso un ruolo di interesse pubblico. Il dipendente che segnala un illecito non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro. La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Di seguito viene presentata la normativa e la documentazione di riferimento sul Whistleblowing:
Legge 30 novembre 2017, n. 179
Comunicato ANAC del 5 settembre 2018
Regolamento ANAC sul Whistleblowing (Delibera n. 1033 del 30/10/2018)
Linee guida ANAC in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
I dipendenti ed i collaboratori che intendono segnalare comportamenti illeciti o comunque fatti e circostanze valutabili sotto l'aspetto penale e disciplinare, di cui siano venuti a conoscenza nell’amministrazione comunale, debbono riferire direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con le seguenti modalità ed utilizzando la modulistica sotto riportata:
La segnalazione di illeciti e irregolarità lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante in ipotesi di accertata calunnia, diffamazione e mobbing.
Inoltre è operativa l'applicazione informatica di ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) per l'acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti e dei collaboratori.
Il P.T.P.C. prevede, tra le varie misure di prevenzione della corruzione, la revisione del vigente Codice di Comportamento del Comune di Riccione per quanto riguarda, in particolare, i principali doveri di fedeltà, buona amministrazione e imparzialità.
A questo scopo, i cittadini, i dipendenti, i collaboratori e tutte le associazioni o altre forme di organizzazione portatrici di interessi collettivi possono presentare osservazioni e/o eventuali proposte di miglioramento, di cui l’Amministrazione comunale terrà conto in sede di revisione del Codice stesso. Le eventuali osservazioni e/o proposte di miglioramento dovranno pervenire, entro e non oltre il 04/05/2016, al protocollo o alternativamente all’indirizzo comune.riccione@legalmail.it utilizzando l’allegato Modulo.
L'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 30-03-2001 n. 265 vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione comunale, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.