Titolo 3 - Consiglieri Comunali

Capo 2 - Doveri dei Consiglieri

Art. 51 - Obbligo di presenza
(art. 43, comma 4, D.Lgs. n° 267/2000 - art. 14 Statuto)
  1. I consiglieri, regolarmente convocati, intervengono alle sedute del consiglio comunale, delle commissioni permanenti e speciali, nonché delle altre articolazioni del consiglio di cui fanno parte.
  2. Il consigliere che non può intervenire alla seduta del consiglio cui è stato convocato indica per iscritto il motivo alla presidenza prima della seduta medesima o, limitatamente alla terza assenza consecutiva, non oltre la prima seduta successiva, ai fini di non incorrere nella pronuncia di decadenza di cui all'Art. 14 dello statuto.
  3. Si prescinde dalla necessità di giustificazione, se sussiste per il consigliere una notoria impossibilità a partecipare, attestata dal dirigente dell'ufficio di presidenza del consiglio comunale.
  4. Il consigliere che si allontana definitivamente dall'adunanza, prima di lasciare la sala, avverte il segretario comunale perché ne sia presa nota a verbale.
 
 

Data creazione pagina: 21 Marzo 2006
Ultimo aggiornamento: 23 Marzo 2006