UFFICIO SISMICA ASSOCIATO

 

Descrizione del servizio

In data 30/06/2019 è cessato il supporto temporaneo della Regione Emilia Romagna ai Comuni per l’esercizio delle funzioni in materia sismica, in seguito al quale a decorrere dal 01/07/2019, il Comune di Riccione ha istituito e reso operativo l’Ufficio Sismica, in osservanza alle disposizioni di cui all’art. 3 della L.R. n. 19 del 2008. A partire dal 04/07/2019 è stata stipulata la convenzione tra i Comuni di Riccione (comune capofila), Cattolica, Morciano di Romagna e Montefiore Conca per lo svolgimento in forma associata delle funzioni in materia sismica, fino alla naturale scadenza del 31/12/2022. In data 08/03/2023 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione tra il Comune di Riccione e il Comune di Cattolica.

Attività dell'ufficio

✓ Ricezione delle denunce di deposito interventi edilizi in zone sismiche.

✓ Accettazione delle richieste di autorizzazioni/varianti e certificazioni interventi edilizi in zone sismiche.

✓ Esame delle pratiche sismiche, istruttoria e preparazione delle relative autorizzazioni.

✓ Attività di sopralluogo in corso d’opera e ad ultimazione lavori.

✓ Rilascio delle relative autorizzazioni.

✓ Verifica autorizzazioni e certificazioni per interventi edilizi in zone sismiche.

✓ Rilascio autorizzazioni e certificazioni per interventi edilizi in zone sismiche.

✓ Emissioni pareri a seguito di accertamenti edilizi/abusi.

Modalità di presentazione delle pratiche sismiche

Le pratiche sismiche verranno depositate in prima istanza presso l’ufficio tecnico del Comune ove ha sede l’intervento. Il Comune associato provvederà al’invio immediato della pratica se soggetta ad istanza e all’invio successivo al sorteggio, se soggetta a deposito. 

AGGIORNAMENTO DAL 1° DICEMBRE 2023

Con atto Dirigenziale, è stata approvata la nuova modalità di invio delle pratiche sismiche allo SUE del Comune di Riccione, che a partire dal 1° dicembre 2023, dovranno rispettare la procedura di invio telematico tramite il servizio "CPortal" unitamente alle pratiche edilizie, per le quali risulta già operativo. Come previsto dall'art. 10, comma 3 della Legge Regionale n.19/2008, resta ferma la facoltà di procedere all'invio "contestuale" o "NON contestuale" della pratica strutturale, da presentare comunque dopo l'avvio del procedimento e prima dell'inizio dei lavori.

Saranno inoltre gestite tramite il portale tutte le comunicazioni successive all'inoltro delle pratiche, anche se già depositate a mezzo PEC, tra cui eventuali integrazioni volontarie, trasmissione di integrazioni e/o chiarimenti, fine lavori, RSU, collaudi, richieste di rinnovo, etc.

PERIODO TRANSITORIO

Si avvisa inoltre che le modalità di invio tramite portale dedicato, diverranno esclusive a partire dal primo gennaio 2024. Pertanto, al fine di garantire una transizione graduale, nel mese di dicembre 2023, resterà operativa anche la precedente modalità di invio tramite PEC: sue.riccione@legalmail.it

L'indirizzo PEC rimarrà comunque operativo per ogni altro tipo di comunicazione (ad es. deposito certificati idoneità statica/sismica di cui alla L. 47/85) nonché per il ricevimento delle pratiche inviate dai comuni associati, presso i quali resta invarita la modalità di presentazione da parte dei tecnici.

 


Modulistica

La compilazione della modulistica conforme alla DGR n. 1878/2011, necessaria alla presentazione della pratica, potrà avvenire direttamente all'interno del portale. Per ogni necessità è comunque disponibile l'elenco MUR pubblicato sul sito della Regione.

Per le sanatorie oltre alla Modulistica Unificata Regionale allegare:

✓ Relazione sintetica corredata da elaborato grafico sulle opere abusive;

✓ Asseverazione del tecnico e dichiarazione del proprietario; modulo scaricabile al link:

 

PRATICHE PRESENTATE CON SIS (FINO 31 OTTOBRE 2021)

In seguito alla comunicazione della Regione Emilia Romagna pervenuta in data 06/07/2021 prot. 52398 con oggetto "Dismissione del Sistema Informativo Sismica (SIS)", dal 1° settembre 2021 è terminata la ricezione delle pratiche in ingresso attraverso il suddetto portale regionale, pertanto, l'applicazione resterà disponibile per la sola consultazione delle pratiche in archivio, accessibili attraverso il seguente indirizzo:

 
 

Procedimenti amministrativi

In seguito all’aggiornamento del DPR 6 giugno 2001 n. 380 mediante l’introduzione con DL 18 aprile 2019 n. 32 dell’art. 94-bis e della successiva approvazione con DL 30 aprile 2020 delle corrispondenti Linee Guida, la Regione Emilia Romagna ha recepito con DGR n. 1814 del 7 dicembre 2020 le modifiche apportate ai procedimenti amministrativi relazionati alle tre macrocategorie di interventi, definiti come:
a. Rilevanti
b. Di minore rilevanza
c. Privi di rilevanza
per l’individuazione dei quali si rimanda all’allegato 1 contenuto nella Delibera stessa.


a) Nel caso di interventi classificati come “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità, il procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 11 della LR n. 19/2008, dovrà formalizzarsi attraverso l’Istanza di autorizzazione sismica volta all’ottenimento dell’autorizzazione necessaria a dare inizio ai lavori. Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, ai sensi del § B.3 dell’allegato B alla DGR 1373/2011, l’Ufficio provvederà all’istruttoria della pratica, richiedendo se necessario dei chiarimenti o della documentazione integrativa sospendendo nel caso i termini del procedimento. Entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione mancante l’Ufficio provvederà a concludere l’esame istruttorio.

Con riferimento al sottoelenco di cui al paragrafo A.2 dell’allegato 1 alla DGR 1814/2020, si evidenzia come siano riconducibili a “non usuali” anche le nuove costruzioni per le quali dalla relazione geologica si desume un valore dell’indice di potenziale liquefacibilità maggiore di 5, e nei casi in cui anche se inferiore, risulti comunque superiore a 5 da studi di microzonazione di 3° livello . Quindi gli interventi di nuova costruzione ricadenti nelle zone classificate con IL > 5, saranno in ogni caso soggetti al procedimento amministrativo di autorizzazione.

Al fine di consentire una facile individuazione delle aree ricadenti in tale zona, è possibile consultare la carta di “Liquefacibilità di sito e abitati da consolidare”  redatta dalla Provincia di Rimini, presente sul portale  OPENSITUA  presso il sito isituzionale della Provincia.

Sullo stesso portale inoltre, cliccando su “indicazioni verifica IL” è possibile consultare un documento informativo contente suggerimenti  e indicazioni procedurali orientate a fornire un utile contributo ai professionisti nello svolgimento delle verifiche di liquefacibilità, condiviso con gli uffici competenti della Regione e le Strutture Tecniche operanti in Provincia.

 

b) Nel caso di interventi classificati di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità, il procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 13 della LR n. 19/2008, dovrà formalizzarsi attraverso la Denuncia di Deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, in seguito al quale verrà svolta dall’Ufficio verifica di completezza formale della documentazione presentata. In caso di esito negativo verrà trasmessa al richiedente l’inefficacia, mentre in caso di esito positivo verrà rilasciata l’Attestazione di avvenuto deposito necessaria a consentire l’inizio dei lavori. A tale proposito, viste le recenti modifiche apportate agli artt. 65 e 93 del DPR n. 380/2001 in relazione alla Denuncia dei Lavori, affinché l’attestazione sia immediatamente efficace, la documentazione presentata dovrà essere comprensiva dei dati e della dichiarazione del Costruttore. 
All’inizio del mese successivo alla data di accettazione, le pratiche oggetto di deposito, saranno sottoposte a sorteggio in quantità pari al 20% del campione. Delle pratiche estratte, nonché della procedura di sorteggio, verrà redatto apposito verbale pubblicano nell’ Albo Pretorio  digitale sul sito istituzionale. Dell’avvenuta estrazione, verrà inoltre inviata notifica con posta certificata al delegato. Delle pratiche estratte, l’Ufficio procederà al controllo di conformità ai sensi del §B.3 dell’allegato B alla DGR 1373/2011, richiedendo se necessario dei chiarimenti o della documentazione integrativa. Ricevuta l’eventuale documentazione richiesta, al termine del procedimento verrà rilasciato parere di conformità con esito positivo/negativo del controllo svolto.


c) Nel caso di interventi riconducibili all’allegato 1 alla DGR n. 2272/2016 e quindi classificati come “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità, non vengono applicate le normali procedure di autorizzazione o di deposito, pertanto la documentazione richiesta dovrà essere allegata alla presentazione del titolo edilizio.

In base alle recenti modifiche introdotte dall’art. 3, comma 1 della L. n. 55 del 2019 con effetti sull’art. 65 del TUE, la Denuncia delle opere di cui al capo II, Sezione I, del D.P.R. n. 380 del 2001, è dovuta prima dell’inizio dei lavori, per tutte le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore comprese quindi le opere classificate come “prive di rilevanza”, conseguentemente, in accordo al Parere del Settore Governo e qualità del Territorio, prot. 541234 del 05/06/2023, risultano sempre escluse:

  • le opere non strutturali;
  • le opere ricomprese tra le fattispecie di IPRIPI di cui all’art. 94-bis, comma 1, lett. c) del TUE quando non coinvolgono materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle NTC (quali ad esempio: massetti, isolamenti, divisori, tamponamenti, impianti, demolizioni, ecc.)

 

Per quanto attiene la presentazione di varianti non sostanziali, il DM 30 aprile 2020, nello spirito di snellimento delle procedure, specifica per quest’ultime l’esonero di preavviso scritto di cui al comma 1 dell’art. 93, fermo restando tuttavia l’obbligo di deposito prima dell’ultimazione dei lavori. La definizione di non sostanzialità delle modifiche apportate al progetto, dovrà essere asseverata dal progettista con riferimento ai contenuti di cui al comma 2, dell’allegato 2, alla DGR n. 2272/2016.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 65, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001, tutti gli interventi di variante al progetto originario che riguarderanno materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme, saranno comunque soggetti alla preventiva Denuncia dei Lavori “MUR A.14/D.8”  prima del loro inizio, pur restando la facoltà di produrre l’Asseverazione relativa alle VNS “MUR A.15/D.9” anche in tempi successivi, purché entro la data di comunicazione di ultimazione dei lavori strutturali.

Elenco verbali di estrazione delle pratiche sottoposte a sorteggio

Di seguito è possibile consultare l'archivio degli ultimi verbali di estrazione pubblicati su albo pretorio:

 
 

Costi e validità

Diritti di segreteria

Istanza di autorizzazione sismica - art. 94 D.P.R. n. 380/2001 - art. 11 L.R. n. 19/2008
€.
150,00
Denuncia di deposito progetto sismico - art. 93 D.P.R. n. 380/2001 - art. 13 L.R. n. 19/2008
€.
150,00
Denuncia dei lavori - art. 65 DPR 380/2001
 
non dovuto
Variante non sostanziale
€.
50,00
Rinnovo
€.
100,00
Deposito di certificato di idoneità statica/sismica L. 47/85 e L.R. 23/2004
€.
50,00
 

Diritti d'istruttoria (rimborso forfettario)

L'importo per le spese d'istruttoria dovrà essere valutato secondo le modalità descritte nell'allegato 2 alla DGR n. 1934/2018, con riferimento alle tabelle A e B, in funzione della tipologia d'uso del manufatto oggetto d'intervento.

N.B.:

Dal 1° dicembre 2023 tutti i pagamenti (esclusa l'imposta di bollo) dovranno essere effettuati esclusivamente tramite "PagoPA" accessibile direttamente da CPortal durante la fase di redazione della pratica.

 

Validità

Ai sensi del comma 5 artt. 11 e 13 della LR n. 19/2008, l’autorizzazione sismica e l’attestazione di avvenuto deposito hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di comunicazione dell'atto, salvo eventuali proroghe, rilasciate su richiesta motivata dell'interessato nei termini di validità, per un ulteriore periodo che non può essere superiore a 5 anni.

Normativa di riferimento

✓  “Norme Tecniche per le Costruzioni” D.M. 17 gennaio 2018 

✓  “Circolare C.S.LL.PP.” 21 gennaio 2019, n.7 

✓  “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia” D.P.R. 6 giugno 2001, n.380

✓  “Legge Regionale” n.19 del 30 ottobre 2008 e s.m.i con relative D.G.R. in materia sismica

✓  Leggi e Delibere Regionali: SISMICA

✓  Pareri interpretativi CTS

✓  Pareri interpretativi AGSS

A chi rivolgersi

 
 
ORARIO RICEVIMENTO
martedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
ORARIO TELEFONATE
tutti i giorni dalle 12:00 alle 13:00
Il ricevimento si svolgera' esclusivamente mediante appuntamento nell'orario preventivamente concordato telefonicamente o tramite mail
 
Contatti:
Funzionario Specialista Tecnico
ing. Andrea Galeazzi
tel. 0541 608211 - agaleazzi@comune.riccione.rn.it
 
Istruttore tecnico/amministrativo
dott. Christian Gianaria
tel. 0541 608212 - cgianaria@comune.riccione.rn.it
 

Data creazione pagina: 05 Giugno 2020
Ultimo aggiornamento: 07 Marzo 2024