Cambio residenza in tempo reale (da altro comune o dall'estero)

Descrizione

Il 9 maggio 2012 è entrata in vigore la normativa relativa al "cambio di residenza in tempo reale", che prevede la possibilità per i cittadini di presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo agli sportelli, ma anche con modalità informatiche o via fax (art. 5 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35). L'Ufficio Anagrafe procede immediatamente, e comunque entro i 2 giorni successivi, a registrare le dichiarazioni, con decorrenza dalla data di presentazione.

I cittadini potranno presentare, nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti, le seguenti dichiarazioni anagrafiche:

  • Dichiarazione di residenza con provenienza da altro Comune o dall'estero;
  • Dichiarazione di residenza di cittadini italiani iscritti all'AIRE con provenienza dall'estero;
  • Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito del Comune;
  • Iscrizioni per altri motivi;
  • Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero  

utilizzando esclusivamente i moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno e disponibili su questa pagina e nella sezione modulistica del portale istituzionale del comune.

Modalità di presentazione della richiesta

simbolo anpr

oppure

  • personalmente allo sportello anagrafe del Comune, previo appuntamento telefonico (0541 608351, 608397, 608339);
  • via fax, al numero 0541 601962
  • con raccomandata all'indirizzo: Comune di Riccione, Viale Vittorio Emanuele II, 2 apponendo sulla busta la dicitura "VARIAZIONE ANAGRAFICA"
  • per via telematica il modulo può essere compilato, sottoscritto con fima autografa e trasmesso tramite posta elettronica semplice (e-mail) a:  demografici@comune.riccione.rn.it , unitamente a copia di un documento di riconoscimento
  • per via telematica il modulo, compilato e sottoscritto digitalmente, può essere trasmesso dalla casella di posta elettronica certificata del richiedente (PEC) a:  demografici.riccione@legalmail.it

 

 

 
  • dimora abituale nel territorio comunale, presso l'indirizzo indicato nella dichiarazione;
  • regolarità del soggiorno (i cittadini extracomunitari ovvero non appartenenti all'Unione Europea all'atto della richiesta di iscrizione anagrafica devono esibire documenti che comprovino la regolarità del soggiorno.
 

Chi può rendere la dichiarazione

  • ciascun componente della famiglia per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela;  
  • se si tratta di convivenza anagrafica (un insieme di persone coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili aventi dimora abituale nello stesso Comune), la dichiarazione viene resa dal "responsabile della convivenza".

 

In caso di cambio di residenza di minori di età, la dichiarazione può essere presentata anche da un solo genitore o esercente la responsabilità genitoriale. Ai fini dell'istruttoria sulla dimora abituale del minore il genitore richiedente può anche presentare  la dichiarazione di conoscenza dell'altro genitore (302 KB), unitamente ad una fotocopia del documento di riconoscimento.

 

Documentazione da presentare

  • istanza di dichiarazione anagrafica sottoscritta da tutti i componenti maggiorenni (nella impossibilità, deve essere conferito specifico mandato a chi presenta la dichiarazione, ai sensi dell'art. 38-bis D.P.R. n. 445/2000) - Scarica: Mandato di rappresentanza (254 KB);
  • copia del documento di riconoscimento del dichiarante e delle persone che, insieme al richiedente, trasferiscono la residenza;
  • codice fiscale di tutti i componenti la famiglia;
  • in caso di trasferimento dall'estero, se il trasferimento concerne anche la famiglia, atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione e traduzione;
  • documenti attestanti la regolarità del soggiorno, ovvero:
  • titolo di soggiorno in corso di validità;
  • o fotocopia del permesso scaduto e ricevute attestante l'avvenuta domanda di rinnovo entro i termini di legge;
  • oppure, in caso di attesa di rilascio del primo permesso per lavoro subordinato: contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso nonché della domanda di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico dell'Immigrazione;
  • oppure, in caso di attesa di rilascio del permesso per ricongiungimento familiare: visto d'ingresso sul passaporto, ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno e fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico dell'Immigrazione;
  • oppure in caso di richiesta di iscrizione al fine del riconoscimento o del riacquisto della cittadinanza italiana: passaporto con visto d'ingresso se previsto, dichiarazione di presenza, documenti attestanti il possesso dei requisiti per il riconoscimento o il riacquisto della cittadinanza italiana.

 

 

IMPORTANTE:

 

L’interessato dovrà fornire documentazione idonea a dimostrare la sussistenza del titolo di occupazione dell’immobile (D.L. 28/03/2014 n. 47):

- se proprietario dell’immobile, indicare gli estremi catastali sulla dichiarazione di residenza;
- fotocopia del contratto d’affitto o comodato d’uso gratuito con estremi di registrazione se intestato al dichiarante e alle persone con lui conviventi; 
- negli altri casi, l'interessato dovrà indicare a quale titolo occupa l'immobile, eventualmente presentando anche una dichiarazione di conoscenza del proprietario (216 KB), compilata e firmata con relativa fotocopia del documento d’identità dello stesso.

 

Si ricorda che il minore straniero adottato o in affido preadottivo NON necessita di permesso o carta di soggiorno.

 

I cittadini extracomunitari già iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare la dimora abituale nel Comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno.

 

DENUNCIA DI CESSIONE FABBRICATO

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 12 del DL 21/03/1978 n. 59 (convertito nella Legge 18/05/1978 n. 191) e dell'art. 7 del DL 286/98 (per cittadini stranieri non fecenti parte dell'Unione Europea), chiunque ceda la proprietà, o il godimento, o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso, per un periodo superiore al mese, ha l'obbligo di comunicarlo all'Autorità locale di pubblica sicurezza (Sindaco) entro 48 ore dalla consegna dell'immobile. L'obbligo di dare la comunicazione, da redigere su apposito modello, spetta alternativamente a: proprietario (è preferibile); locatario; affittuario. In caso di inottemperanza si applica al trsgressore (proprietario o cessionario, non a chi prende possesso dell'immobile) una sanzione che parte da un minimo di Euro 206,00. Si precisa inoltre che è opportuno apporre i nominativi sia al campanello sia alla cassetta delle lettere, di coloro che inoltrano la richiesta, al fine di agevolare il controllo degli agenti della Polizia Municipale.

 

Descrizione e tempi del procedimento

La decorrenza giuridica del cambio di residenza o di variazione anagrafica decorrerà dalla data di presentazione della dichiarazione. Entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione, il richiedente sarà iscritto in anagrafe come da dichiarazione e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate". In caso di iscrizione da altro Comune la pratica viene trasmessa, entro 2 giorni lavorativi dalla dichiarazione resa o inviata secondo le modalità sopra descritte, al Comune di provenienza per la relativa cancellazione e la conferma dei dati anagrafici. In caso di iscrizione dall'estero, entro 2 giorni lavorativi dalla dichiarazione resa o inviata secondo le modalità sopra descritte si provvederà all'iscrizione anagrafica.

 

L'ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o variazione anagrafica mediante il Corpo di Polizia Municipale e trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione anagrafica si intende confermata (silenzio-assenso, art. 20 legge n. 241/1990).

 

Qualora non venga accertata la dimora abituale e/o accertata la mancanza dei requisiti, il cittadino verrà informato del possibile rigetto dell'istanza, invitandolo contestualmente a produrre memorie scritte e/o contro deduzioni che consentano di rivalutare la posizione anagrafica. Se nonostante i nuovi elementi forniti o, in caso di mancato riscontro, venisse confermato il diniego, il procedimento verrà annullato e l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e posto nella posizione anagrafica precedente alla richiesta di iscrizione o cancellazione o di cambiamento di abitazione o di variazione anagrafica richiesta.

 

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 i quali dispongono, rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti dalla dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.

Costi e validità

Il servizio è gratuito.

  • Legge anagrafica n. 1224/1954 e il suo regolamento di esecuzione D.P.R. n. 223/1989 e successive ii. e mm.
  • Art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni, in Legge 4 aprile 2012 n.35
  • D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
  • Circolari del Ministero dell'Interno n. 9 del 27 aprile 2012 e n. 10 del 8 maggio 2012

A chi rivolgersi

 
SPORTELLO CARTE DI IDENTITA' E CERTIFICATI
Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 con ACCESSO LIBERO, SENZA APPUNTAMENTO per carte di identità, certificati, autentiche e legalizzazioni.

GIOVEDI' POMERIGGIO l'Ufficio è aperto dalle 14.30 alle 17.00 SOLO SU APPUNTAMENTO PER CARTE DI IDENTITA' (0541 608206 - 608283 - 608323)
UFFICIO RESIDENZE
Pratiche di residenza (iscrizione in anagrafe, cambio di indirizzo) SOLO SU APPUNTAMENTO:

LUNEDI', MERCOLEDI' e VENERDI' MATTINA;
GIOVEDI' POMERIGGIO DALLE 14.30 ALLE 17.00
L'appuntamento potrà essere preso contattando i seguenti numeri:
0541 608351 - 608397 - 608283 - 608339.
Al fine di verificare che si sia in possesso di tutto ciò che occorra per il servizio richiesto si consiglia di visionare preventivamente le apposite schede in alto a questa pagina dedicate ai singoli servizi.
Servizi disponibili dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)
Con l'adesione all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente i cittadini del Comune di Riccione possono consultare e visualizzare i propri dati anagrafici e stampare la propria autocertificazione.
I dati disponibili per la consultazione sono le generalità, la residenza, lo stato di famiglia, lo stato civile, la cittadinanza e i dati della carta di identità. Il sistema consente inoltre la produzione precompilata delle autocertificazioni di residenza, di stato di famiglia, di nascita, di stato civile, di cittadinanza e di residenza in vita. Possono accedere al servizio tutti i cittadini dotati di SPID o delle credenziali associate alla Carta d'Identità Elettronica. Per accedere al servizio:
 

Data creazione pagina: 14 Marzo 2006
Ultimo aggiornamento: 23 Gennaio 2023